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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42629/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per presunto vizio nella notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado: il ricorrente sosteneva che la notifica non si era perfezionata nelle sue mani ma tramite compiuta giacenza non valida, per un indirizzo errato riportato sulla cartolina di ritorno (secondo il ricorso sulla cartolina risultava "Carchidi Gabriele Castrolibero con indirizzo errato" e la dicitura "Non curato ritiro - Plico giacente in ufficio"), e inoltre che non era stata effettuata alcuna CAD (compiuta giacenza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Dalla verifica degli atti è emerso che la notifica era stata tentata all'indirizzo di residenza anagrafica, con immissione dell'avviso nella cassetta postale e successivo deposito dell'atto presso l'ufficio postale; il destinatario era stato informato tramite raccomandata dell'11/10/2019 e non aveva ritirato l'atto. Non risulta nei documenti alcuna indicazione di indirizzo incompleto o errato né l'assenza della CAD; la doglianza del ricorrente non corrisponde alla documentazione e risulta dunque manifestamente infondata. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. come modificato dalla legge 23/6/2017 n.103.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La norma è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte l'ha ritenuta operativa in relazione alla colpa processuale del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 c.p.p.)

    Richiamata quale intervento normativo che ha modificato l'art. 616 c.p.p.; la sentenza applica la disciplina risultante da tale modifica per la determinazione della sanzione pecuniaria.

  • Corte costituzionale, sent. 13/6/2000 n. 186

    Richiamata in tema di criteri di equa determinazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte di legittimità la cita per giustificare l'equità della somma fissata.

Massime di principio

  • Le contestazioni sulla validità della notifica devono essere fondate sulla documentazione processuale: meri rilievi vaghi o non corrispondenti agli atti non sono sufficienti a dimostrare il vizio.
  • Quando dagli atti risulta il tentativo di notifica all'indirizzo di residenza, l'immissione dell'avviso nella cassetta postale e il deposito dell'atto all'ufficio postale con relativa comunicazione al destinatario fanno ritenere perfezionata la compiuta giacenza, salvo prova contraria documentale.
  • Il gravame di provare che l'indirizzo era effettivamente errato o che non vi sia stata CAD grava sul ricorrente: deve fornire elementi chiari e documentali; affermazioni generiche non superano il controllo della corte.
  • Il deposito di ricorso infondato o manifestamente inammissibile può comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; prima di proporre impugnazioni è opportuno verificare attentamente gli atti processuali.
  • In situazioni analoghe, è utile acquisire e allegare copie dei documenti postali (cartolina di ritorno, avvisi di giacenza, raccomandate) e, se del caso, certificazioni anagrafiche o attestazioni che dimostrino l'inesattezza dell'indirizzo, per poter efficacemente contestare una notifica.

Testo integrale

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