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Ordinanza

Ordinanza n. 893/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 00602/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. II, n. 602/2026, di reiezione del ricorso di primo grado, nonché gli effetti esecutivi della procedura di affidamento relativa al CIG B6080047B0

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Saep S.p.A. ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. L'appellante ha rappresentato pregiudizi connessi alla propria posizione di gestore uscente e all'avvio dell'esecuzione da parte della controinteressata. Il testo dell'ordinanza non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro la procedura o contro la sentenza appellata, limitandosi alla decisione sulla domanda cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, riservando impregiudicata la decisione sull'appello nel merito. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, requisito indefettibile della tutela cautelare, poiché l'udienza pubblica di merito era già fissata per il 21 maggio 2026, in data ravvicinata, e i pregiudizi dedotti riguardavano non profili di interesse pubblico, ma la posizione dell'appellante quale gestore uscente, ritenuta in linea di principio non tutelabile in sede cautelare. Il Collegio ha inoltre valorizzato il fatto che la controinteressata aveva già avviato l'esecuzione, sicché il mantenimento della situazione esistente rispondeva a più pregnanti ragioni di pubblico interesse. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare; l'istanza è stata respinta per l'insussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La tutela cautelare in appello presuppone indefettibilmente la sussistenza del periculum in mora; la sua mancanza è sufficiente a respingere l'istanza, indipendentemente dalla valutazione conclusiva del merito.
  • La fissazione dell'udienza pubblica di merito in data ravvicinata può escludere il periculum in mora quando il tempo residuo non renda attuale e concreto il pregiudizio dedotto.
  • I pregiudizi riferibili alla sola posizione del gestore uscente, in assenza di specifici profili di interesse pubblico, non sono di regola sufficienti a fondare la tutela cautelare.
  • Quando il controinteressato abbia già avviato l'esecuzione dell'affidamento, il mantenimento della situazione esistente può essere giustificato da prevalenti ragioni di pubblico interesse.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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