Cassazione Penale, Ordinanza n. 16332/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione presuppone la conferma della condanna per evasione già pronunciata in appello, senza interventi sul merito della responsabilità, e ribadisce la correttezza della motivazione sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e sulla dosimetria della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva condannato per evasione. Dai passaggi riportati emerge che i tre motivi dedotti attaccavano: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la determinazione della pena, ritenuta eccessiva o non correttamente commisurata; e, più in generale, la tenuta della motivazione d'appello. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità, generici e manifestamente infondati, osservando che la motivazione impugnata era logica, coerente e puntuale, specie nel valorizzare i numerosi e gravi precedenti penali, incluse plurime violazioni in materia di misure di prevenzione e disposizioni antimafia, ai fini dell'esclusione dell'art. 131-bis c.p. e nel ritenere congrua e proporzionata la pena, prossima al minimo edittale, in assenza di elementi positivamente valutabili.
Norme richiamate
individua il reato di evasione per il quale vi è stata condanna confermata in sede di merito.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la Corte territoriale ha valorizzato l'abitualità desumibile dai numerosi e gravi precedenti penali.
il ricorso deduceva motivi non consentiti in sede di legittimità, quindi aspecifici e manifestamente infondati rispetto ai limiti del sindacato di cassazione.
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una rivalutazione del merito o che risultino generiche a fronte di una motivazione di appello logica, coerente e puntuale.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi elementi sintomatici di abitualità della condotta, come numerosi e gravi precedenti penali, specie se connessi a violazioni analoghe.
- La censura sulla dosimetria della pena non è ammissibile se la sentenza impugnata dà conto del disvalore del fatto, della proporzione rispetto al minimo edittale e dell'assenza di elementi positivi da valorizzare.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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