Parere n. 735/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora Annamaria Sansò contro il Ministero dell’economia e delle finanze per l’annullamento della nota del Ministero dell’economia e delle finanze - Direzione territoriale di Roma prot. n. 23668 del 30 gennaio 2009 di recupero del credito erariale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione territoriale di Roma prot. n. 23668 del 30 gennaio 2009, recante il recupero di un credito erariale di euro 1.308,00.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, già docente di ruolo della scuola secondaria di secondo grado, ha impugnato la nota con cui l'amministrazione ha disposto il recupero di un credito erariale. Ha dedotto, da un lato, la nullità dell'atto di recupero per l'omessa notifica del decreto di ricostruzione della carriera richiamato nell'atto; dall'altro, la prescrizione del credito, sostenendo che le somme oggetto di recupero le erano state corrisposte nel 1997. L'amministrazione ha chiesto il rigetto, rilevando che la ricorrente aveva riconosciuto il debito il 2 marzo 2009, impegnandosi a pagarlo in dieci rate mensili, e che il termine di prescrizione avrebbe iniziato a decorrere dal giugno 2003, quando era stata effettuata la ricostruzione della carriera.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati entrambi i motivi. L'omessa notifica del decreto di ricostruzione della carriera non determina l'invalidità dell'atto successivo di recupero del credito erariale, ma può incidere soltanto sulla decorrenza del termine per impugnare il decreto presupposto; tale questione, inoltre, non è rilevante nel caso esaminato, anche perché il decreto non risulta essere stato impugnato. È stata respinta anche l'eccezione di prescrizione: l'impegno assunto dalla ricorrente il 2 marzo 2009 a estinguere il debito mediante dieci rate mensili costituisce riconoscimento del debito, incompatibile con la volontà di far valere la prescrizione. La Sezione ha quindi espresso parere per il rigetto del ricorso.
Osservazioni
Omessa notifica del decreto di ricostruzione della carriera
L'omessa notifica del decreto presupposto non comporta la nullità o l'invalidità dell'atto di recupero del credito erariale adottato successivamente. Essa può incidere, al più, sulla decorrenza del termine per impugnare il decreto di ricostruzione della carriera, questione non rilevante ai fini della decisione.
Prescrizione del credito erariale
L'impegno della ricorrente, assunto il 2 marzo 2009, a pagare il debito in dieci rate mensili costituisce riconoscimento del debito ed è incompatibile con la volontà di far valere la prescrizione. Il motivo è pertanto infondato.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario è esaminato sulla base degli atti acquisiti e del parere del Consiglio di Stato; nel caso concreto la Sezione ha deciso il ricorso allo stato degli atti dopo l'inerzia delle parti rispetto agli incombenti istruttori e alle richieste di chiarimenti.
Massime di principio
- L'omessa notificazione dell'atto presupposto non determina, di per sé, l'invalidità dell'atto consequenziale di recupero di una somma, potendo incidere soltanto sulla decorrenza del termine per impugnare l'atto presupposto.
- L'impegno del debitore a estinguere il debito mediante pagamento rateale integra un riconoscimento del debito incompatibile con la volontà di far valere la prescrizione.
- Nel ricorso straordinario, qualora la parte, ritualmente avvisata, non produca osservazioni o controdeduzioni e l'amministrazione non dia seguito agli incombenti istruttori richiesti, il ricorso può essere deciso allo stato degli atti.
Recupero di credito erariale nei confronti di docente in quiescenza
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una docente collocata a riposo contro la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione territoriale di Roma, con cui era stato disposto il recupero di euro 1.308,00.
Premesse e svolgimento del procedimento
La ricorrente era cessata dal servizio dal 1° settembre 2004. La nota di recupero, notificata il 9 febbraio 2009, traeva origine da precedenti decreti di ricostruzione della carriera.
La ricorrente ha dedotto due motivi:
- la nullità dell'atto di recupero per l'omessa notificazione del decreto di ricostruzione della carriera richiamato nell'atto stesso;
- la prescrizione del credito, assumendo che le somme fossero state corrisposte nel 1997.
Il Ministero ha chiesto il rigetto, evidenziando che il 2 marzo 2009 la ricorrente aveva accettato l'obbligazione e si era impegnata a estinguere il debito in dieci rate mensili di euro 130,89, da marzo a dicembre 2009. Ha inoltre sostenuto che le somme erano state liquidate in via provvisoria e che il termine di prescrizione decorreva dal giugno 2003, quando era stata effettuata la ricostruzione della carriera.
Attività istruttoria e decisione allo stato degli atti
Con parere interlocutorio del 19 ottobre 2015, la Sezione aveva richiesto la prova della notificazione di due decreti richiamati nell'atto di recupero e la comunicazione della relazione ministeriale alla ricorrente.
Nel 2024 e nel 2025 la Sezione ha inoltre richiesto chiarimenti sull'eventuale sopravvenuta carenza di interesse e ha sollecitato sia il Ministero a dare seguito agli incombenti istruttori sia la ricorrente a confermare la persistenza dell'interesse alla decisione. Nessuna delle parti ha fornito riscontro. L'affare è stato quindi deciso allo stato degli atti, dopo l'avvertimento che l'inerzia sarebbe stata valutata ai fini della decisione.
Omessa notifica del decreto di ricostruzione della carriera
La Sezione ha ritenuto infondato il primo motivo. L'omessa notificazione del decreto di ricostruzione della carriera non determina l'invalidità dell'atto di recupero del credito erariale adottato successivamente.
L'omessa notifica può incidere, al più, sulla decorrenza del termine per impugnare il decreto presupposto. Tale questione non è tuttavia rilevante ai fini della decisione, anche perché il decreto non risulta essere stato impugnato.
Eccezione di prescrizione
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La ricorrente, il 2 marzo 2009, si era impegnata a estinguere il debito mediante dieci rate mensili di euro 130,89.
Secondo la Sezione, tale comportamento costituisce riconoscimento del debito ed è evidentemente incompatibile con la volontà di far valere la prescrizione. La circostanza è stata valorizzata sulla base delle informazioni fornite dal Ministero e dell'assenza di contestazioni della ricorrente, nonostante fosse stata ritualmente avvisata della possibilità di presentare osservazioni o controdeduzioni.
Conclusioni
La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Entrambi i motivi sono stati ritenuti infondati: l'omessa notificazione dell'atto presupposto non incide sulla validità dell'atto di recupero e il successivo riconoscimento del debito esclude la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
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