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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39147/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto la dichiarazione di nullità del decreto penale di condanna n. 196/2019 per nullità della notifica e la restituzione in termini ai sensi dell'art. 175, commi 2 e 2-bis, c.p.p., al fine di proporre opposizione. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto la richiesta inammissibile per tardività: rilevando che la notifica del decreto era avvenuta regolarmente ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p. (per temporanea assenza dell'imputata) e che, comunque, il difensore aveva preso visione del fascicolo e ne aveva estratto copia il 22/09/2021, acquisendo così conoscenza dell'esistenza del decreto; la domanda di restituzione era stata presentata solo il 19/11/2021 oltre il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art. 175, comma 2-bis, c.p.p. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 460, comma 3, c.p.p. sostenendo che il decreto non sarebbe mai stato notificato al difensore e che si tratterebbe di nullità assoluta deducibile in ogni stato del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che per tabulas la notifica del decreto penale era avvenuta regolarmente ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p.; ha osservato comunque che, almeno dal 22/09/2021, il difensore aveva conoscenza certa del decreto avendo visionato ed estratto copia del fascicolo, sicché la richiesta di restituzione del 19/11/2021 era tardiva rispetto al termine decadenziale previsto. Inoltre la Corte ha richiamato l'indirizzo secondo cui l'omissione della notificazione al difensore è sanata dalla proposizione dell'opposizione e che la proposizione dell'opposizione non è soggetta al termine previsto dall'art. 461 c.p.p.; pertanto, se la doglianza è fondata sull'omissione della notificazione al difensore, il rimedio corretto sarebbe stato proporre direttamente l'opposizione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. proc. pen.

    La notifica del decreto penale effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8 (in caso di temporanea assenza dell'imputato) è considerata regolare; la Corte ha ritenuto per tabulas che la notificazione fosse avvenuta correttamente.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Stabilisce termini decadenziali per chiedere la restituzione in termini dalla data in cui l'imputato ha avuto conoscenza del provvedimento; la Corte ha ritenuto che il termine di 30 giorni decorresse dalla conoscenza acquisita dal difensore il 22/09/2021.

  • art. 460 cod. proc. pen.

    Prevede la notificazione del decreto penale al difensore; la ricorrente ha invocato questa norma per sostenere nullità della notificazione, ma la Corte ha rilevato che, anche ove prospettata l'omissione, il rimedio idoneo è l'opposizione.

  • art. 461 cod. proc. pen.

    Regola l'opposizione al decreto penale: la Corte ha richiamato orientamenti giurisprudenziali secondo cui l'omissione della notificazione al difensore è sanata dalla proposizione dell'opposizione e che, in tal caso, la proposizione dell'opposizione non è soggetta al termine previsto dall'art. 461.

Massime di principio

  • Se il difensore prende conoscenza del decreto (es. visionando/estrando copia del fascicolo), il termine decadenziale per chiedere la restituzione in termini decorre da quella data; bisogna calcolare tempestivamente i 30 giorni previsti dall'art. 175, comma 2-bis.
  • La contestazione della nullità della notificazione al difensore, se effettivamente provata, richiede come rimedio principale la proposizione dell'opposizione: l'omissione della notificazione è normalmente sanata dalla presentazione dell'opposizione.
  • La restitutio in termini non è lo strumento adeguato quando il ricorrente non dimostra che l'opposizione sia stata impedita da un motivo impeditivo concreto: se il difensore ha conoscenza dell'atto, la richiesta di restituzione presentata oltre il termine sarà dichiarata tardiva.
  • La regolarità formale della notifica secondo le previsioni dell'art. 157 (es. notifica non effettuabile per temporanea assenza) deve essere verificata documentalmente: se la notifica è risultata regolare per tabulas, la doglianza sulla nullità è destinata a fallire.
  • In situazioni analoghe conviene, quando si deduce omissione della notificazione al difensore, proporre immediatamente opposizione al decreto penale (allegando la mancata notificazione) piuttosto che chiedere la restituzione in termini, salvo casi in cui sia effettivamente decorso il termine e sussistano giustificazioni valide per la restituzione.

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