Cassazione Penale, Sentenza n. 30323/2022 del 01/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 367 cod. pen. (simulazione di reato), sostenendo che tale reato si consuma istantaneamente con la denuncia falsa e che le sue sommarie informazioni rese 15 giorni dopo non possono integrare concorso di persona. In pratica ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione poiché i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che le dichiarazioni rese da un soggetto diverso dal denunciante potessero costituire contributo concorsuale al reato già perfezionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato correttamente la responsabilità concorsuale della ricorrente, mostrando che: la ricorrente era direttamente coinvolta nel furto; i suoi documenti furono trovati nell'auto usata per il furto; era presente alla redazione della denuncia falsa e successivamente confermò la versione della denunciante nelle sommarie informazioni, coerentemente con un accordo preventivo. Richiamando i principi delle Sezioni unite, la Corte ha sottolineato che il contributo morale del concorrente deve avere reale efficienza causale e non può essere fondato su mera prognosi di aumento di rischio; applicando tali criteri, i giudici di merito hanno legittimamente ravvisato il concorso morale della ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma delittuosa applicata: delitto di simulazione di reato. La condanna è stata confermata in relazione alla falsa denuncia dell'autovettura e alle dichiarazioni mendaci rese in conferma.
Principio del concorso di persone nel reato. La Corte ha richiamato che il contributo, anche se atipico o morale, deve comunque avere efficienza causale e essere provato nei suoi elementi concreti.
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (giurisprudenza richiamata, es. Andreotti, Mannino, Franzese)
Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005; Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002
La giurisprudenza di legittimità precisa che il contributo causale del concorrente morale deve essere reale e necessario (schema condizionalistico), non valutabile con criteri meramente prognostici o di aumento del rischio; lo standard probatorio resta l'oltre ogni ragionevole dubbio.
Massime di principio
- Il concorso morale in una simulazione di reato richiede prova di una partecipazione effettiva e di una incidenza causale reale sul compimento del fatto; non è sufficiente dimostrare un mero aumento del rischio.
- La natura istantanea del reato simulato non esclude la responsabilità di chi, pur intervenendo con atti successivi (es. conferme, sommarie informazioni), lo abbia fatto in esecuzione di un accordo o per rafforzare consapevolmente la menzogna: la rilevanza dipende dalla prova di un pregresso accordo o interesse comune.
- La presenza al momento della denuncia falsa e la successiva conferma della versione mendace costituiscono indici rilevanti di concorso, specie se la persona è anche coinvolta nel reato sottostante (es. furto) e ha un interesse comune a coprire l'illecito.
- Nel valutare il concorso morale il giudice deve specificare in quale forma si sia manifestato il contributo (istigazione, determinazione, agevolazione, rafforzamento, adesione) e motivare il nesso causale con le attività altrui, applicando lo standard probatorio penale.
- In casi simili la difesa può essere fondata solo dimostrando l'assenza di accordo o di effettiva incidenza causale delle dichiarazioni successive sulla realizzazione del reato; altrimenti la conferma posteriore può legittimamente integrare responsabilità concorsuale.
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