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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18352/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal Tribunale. Dal testo emerge che i motivi dedotti non erano riconducibili alle censure consentite contro la sentenza di patteggiamento: non riguardavano, infatti, specifiche doglianze sull'espressione della volontà dell'imputato, sul difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, sull'erronea qualificazione giuridica del fatto o sull'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile per indeducibilità delle censure.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze non rientravano tra quelle proponibili avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria è stata adottata senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in ragione dell'elevato coefficiente di colpa connesso alla causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo censure specifiche attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso è pronunciata senza formalità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Le doglianze che esulano dai motivi specifici consentiti contro il patteggiamento sono inammissibili per indeducibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte procede con declaratoria senza formalità e applica le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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