Tribunale, Sentenza T-55/24
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 10 settembre 2025. — Meta Platforms Ireland Ltd contro Commissione europea. — Servizi digitali – Regolamento (UE) 2022/2065. – Decisione della Commissione che stabilisce l’importo del contributo per le attività di vigilanza per il 2023 – Articolo 43, paragrafi da 3 a 5, del regolamento 2022/2065 – Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1127 – Metodo di calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento. — Causa T-55/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha accolto il ricorso di Meta Platforms Ireland contro la decisione della Commissione che fissava il contributo per le attività di vigilanza 2023 per Facebook e Instagram. Ha ritenuto che la metodologia comune di calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi dovesse essere adottata con atto delegato, non con una decisione di esecuzione. La decisione è stata quindi annullata, ma i suoi effetti sono stati mantenuti transitoriamente fino a dodici mesi dalla definitività della sentenza.
Contributo per le attività di vigilanza del DSA: illegittimità dell’uso, in un atto di esecuzione, della metodologia di calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi, che doveva essere stabilita con atto delegato
La questione giuridica
Se, ai fini della determinazione del contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, la Commissione potesse definire la metodologia di calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi mediante la decisione di esecuzione che fissa l’importo del contributo, anziché mediante un atto delegato ex articolo 43, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065; e, in subordine, se fosse legittimo mantenere nel tempo gli effetti della decisione annullata.
Principio di diritto
Nel sistema del regolamento sui servizi digitali, la metodologia di calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi costituisce un elemento essenziale e indispensabile per determinare il contributo annuale per le attività di vigilanza e, pertanto, deve essere stabilita in un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065; la Commissione non può introdurla mediante un atto di esecuzione. Di conseguenza, la decisione che ha fissato il contributo di Meta per Facebook e Instagram è stata annullata; tuttavia, per ragioni di certezza del diritto e per evitare un vuoto nella copertura dei costi di vigilanza, gli effetti dell’atto annullato sono stati mantenuti per un periodo massimo di dodici mesi fino all’adozione dei provvedimenti necessari.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 264 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 290 TFUE
- Articolo 291 TFUE
- Regolamento (UE) 2022/2065
- Regolamento delegato (UE) 2023/1127
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Contributo per le attività di vigilanza del DSA e metodologia di calcolo del NMDA
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Meta Platforms Ireland Ltd avverso la decisione di esecuzione della Commissione che ha fissato, per il 2023, il contributo per le attività di vigilanza dovuto per i servizi Facebook e Instagram ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (UE) 2022/2065 (DSA). Il Tribunale affronta soprattutto il problema della base giuridica e della corretta forma dell’atto mediante cui la Commissione ha disciplinato la metodologia di calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi (NMDA).
Fatti e svolgimento del procedimento
Meta Platforms Ireland è la società stabilita in Irlanda che fornisce nell’Unione i servizi Facebook e Instagram. Dopo la designazione di tali servizi come piattaforme online di dimensioni molto grandi, la Commissione ha comunicato alla ricorrente l’importo provvisorio del contributo e, successivamente, ha adottato la decisione di esecuzione C(2023) 8176 final del 27 novembre 2023, stabilendo l’importo definitivo del contributo annuale per le attività di vigilanza. La determinazione si fondava sulla metodologia comune allegata alla decisione e su fonti di dati terze, in particolare SensorTower e Similarweb.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 33 del DSA, relativo alla designazione delle piattaforme online e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi;
- l’articolo 43, paragrafi 3, 4 e 5, del DSA, che disciplina il contributo annuale per le attività di vigilanza, prevedendo che l’importo sia stabilito con atti di esecuzione, ma secondo una metodologia e procedure dettagliate fissate con atto delegato;
- l’articolo 87 del DSA, sulla procedura di adozione degli atti delegati;
- il regolamento delegato (UE) 2023/1127, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, relativo al coefficiente (U) e alle fonti di informazione utilizzabili per il NMDA;
- gli articoli 263, 264 e 266 TFUE, sui poteri di annullamento e sui loro effetti;
- l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, invocato tra i motivi di ricorso, ma non decisivo per l’esito della controversia.
Motivi di ricorso
Meta deduceva sei motivi. Il Tribunale ha esaminato anzitutto il quinto motivo, con cui la ricorrente sosteneva che la Commissione avesse illegittimamente esercitato il potere delegato mediante atti di esecuzione, introducendo una metodologia comune di calcolo del NMDA che, per il suo contenuto, avrebbe dovuto essere fissata in un atto delegato. La ricorrente contestava inoltre la compatibilità di tale metodo con i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché il fatto che esso svuotasse di effetto utile le disposizioni del DSA sugli atti delegati.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale rileva anzitutto che nessuna disposizione del DSA o del regolamento delegato 2023/1127 vieta in sé alla Commissione di seguire una metodologia comune per calcolare il NMDA. Anzi, la nozione di NMDA deve essere intesa in modo uniforme e coerente nell’intero sistema del DSA, indipendentemente dalla finalità concreta del suo impiego. La Commissione poteva dunque, in astratto, adottare una metodologia comune per garantire trasparenza, coerenza e parità di trattamento tra i fornitori.
Tuttavia, il punto decisivo è un altro: il calcolo del NMDA è un elemento essenziale e indispensabile per determinare il contributo annuale per le attività di vigilanza, poiché l’articolo 43, paragrafo 5, lettera b), impone che tale contributo sia proporzionato al NMDA di ciascun servizio designato. Ne consegue che la metodologia di calcolo del NMDA deve essere considerata parte integrante della metodologia e delle procedure dettagliate che, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 4, devono essere adottate con atto delegato.
Il Tribunale osserva inoltre che il regolamento delegato 2023/1127, all’articolo 4, paragrafo 2, si limita a indicare tre possibili fonti informative per il NMDA, senza disciplinare in modo sufficientemente dettagliato il metodo di calcolo. La Commissione, quindi, non ha dato piena attuazione all’obbligo, imposto dal DSA, di precisare in un atto delegato gli elementi essenziali e concreti necessari per la determinazione del contributo.
L’argomento della Commissione secondo cui la mancata inclusione di dettagli nel regolamento delegato sarebbe giustificata da esigenze di flessibilità o di tutela della riservatezza è respinto. Il Tribunale sottolinea che il legislatore aveva espressamente previsto, nel considerando 77 del DSA, che gli sviluppi del mercato e tecnici potessero incidere sulla determinazione del NMDA e che proprio per questo la Commissione dovesse adottare atti delegati. Inoltre, non è dimostrato che la riservatezza dei dati sarebbe meglio tutelata in un atto di esecuzione anziché in un atto delegato.
In conclusione, la Commissione ha violato l’articolo 43, paragrafi 3, 4 e 5, nonché l’articolo 87 del DSA, avendo adottato la metodologia di calcolo del NMDA in un atto di esecuzione invece che in un atto delegato. Per tale ragione il quinto motivo è accolto e la decisione impugnata è annullata; il Tribunale dichiara assorbiti gli altri motivi.
Mantenimento degli effetti della decisione annullata
Sebbene la decisione sia annullata, il Tribunale accoglie la domanda subordinata della Commissione di mantenere gli effetti dell’atto. La Corte ritiene che un annullamento immediatamente efficace potrebbe compromettere la certezza del diritto e la corretta attuazione dell’articolo 43 del DSA, poiché inciderebbe sui contributi già versati dagli altri fornitori e sulle risorse necessarie alla Commissione per svolgere la vigilanza. Poiché la Commissione dovrà comunque adottare un nuovo atto conforme alla sentenza, gli effetti della decisione impugnata sono mantenuti fino all’adozione dei provvedimenti necessari, entro un termine massimo di dodici mesi dalla definitività della sentenza.
Dispositivo
Il Tribunale:
- annulla la decisione di esecuzione C(2023) 8176 final;
- mantiene gli effetti della decisione annullata fino all’adozione delle misure necessarie, per un massimo di dodici mesi dalla definitività della sentenza;
- condanna la Commissione alle spese.
Portata pratica per gli operatori
La sentenza chiarisce che, nel sistema del DSA, la Commissione non può “trasferire” in un atto di esecuzione contenuti che il legislatore ha riservato a un atto delegato. Per i fornitori di piattaforme molto grandi, ciò significa che i criteri tecnici davvero determinanti per la quantificazione del contributo di vigilanza devono essere stabiliti con la procedura rafforzata prevista per gli atti delegati, con le relative garanzie di controllo politico e procedurale.
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