Sentenza n. 13124/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari ritenute più idonee, prima fra tutte la sospensione dell’efficacia - del bando di gara avente ad oggetto “Italia – Servizi telefonici e di trasmissione dati – Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36 /2023 e s.m.i., suddivisa in 7 Lotti, per l’affidamento di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione n° 3 (SPC ed. 3) – ID 2573” pubblicato su GUUE on line S-74 il 15/04/2025 e su Piattaforma ANAC di Pubblicità a Valore Legale (PVL) il 16/04/2025; - della determina a contrarre della “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., suddivisa in 7 Lotti, per l’affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione n° 3 (SPC ed. 3)” ; - del Capitolato d’oneri della “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., suddivisa in 7 Lotti, per l’affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione n° 3 (SPC ed. 3)”; - di ogni altro atto ed allegato riferibile alla “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., suddivisa in 7 Lotti, per l’affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione n° 3 (SPC ed. 3)”; - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando, determina a contrarre, capitolato d'oneri e ulteriori atti della gara aperta, suddivisa in sette lotti, per l'affidamento di accordi quadro relativi a servizi nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato gli atti della procedura di gara chiedendone l'annullamento, previa concessione di misure cautelari. Nel corso del giudizio ha dichiarato, in ragione della revoca della gara e di tutti gli atti presupposti e successivi, il venir meno dell'interesse alla definizione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Dal testo non risultano esaminati nel merito specifici vizi di legittimità degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La revoca della gara ha fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla pronuncia di annullamento, come espressamente dichiarato prima della decisione. In applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte di chi lo ha instaurato, il giudice non può decidere nel merito quando la parte ricorrente dichiari univocamente di non avere più interesse alla pronuncia. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Richiamato dal giudice nel contesto della definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, prima della decisione, il ricorrente dichiara in modo univoco di non avere più interesse alla pronuncia richiesta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- La revoca dell'atto o della procedura amministrativa impugnata può determinare il venir meno dell'interesse all'annullamento; se tale sopravvenienza è espressamente riconosciuta dal ricorrente, il giudice non può procedere all'esame del merito.
- In applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo, il giudice non può decidere nel merito una domanda di annullamento quando la parte che ha instaurato il giudizio abbia rinunciato, prima della decisione, all'interesse alla pronuncia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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