Cassazione Penale, Sentenza n. 26915/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del GIP del 21/02/2025 che aveva applicato gli arresti domiciliari per i reati di usura e tentata estorsione (capi 2 e 4). Il punto controverso riguardava la mancata esecuzione dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, c.p.p.: il Tribunale aveva ritenuto che, avendo il GIP in sede di emissione dell'ordinanza genetica riclassificato i reati escludendo l'aggravante ex art. 416-bis,1 c.p., non ricorresse la deroga all'interrogatorio richiesta per i reati ostativi; il Procuratore ha ricorso per cassazione sostenendo violazione di legge e errata interpretazione della norma e chiedendo il rigetto dell'annullamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, per ragioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente. Ha stabilito principi di diritto: (i) la nullità per mancato interrogatorio preventivo (art. 292 comma 3-bis) è nullità di regime intermedio deducibile d'ufficio solo se sollevata nell'interrogatorio di garanzia, altrimenti è sanata; (ii) in procedimenti complessi che comprendono reati ostativi e non ostativi, la disciplina derogatoria prevista per i reati ostativi si applica anche ai reati non ostativi quando sussista una connessione qualificata o un collegamento probatorio (art. 12 c.p.p. e art. 371 c.p.p.), per tutelare la riservatezza e l'effetto sorpresa delle misure; (iii) conseguentemente, nel caso concreto i reati contestati a Pappacena risultavano probatoriamente collegati a reati ostativi contestati ad altri indagati (tra cui l'art. 12, comma 3, d.lgs. 286/1988), sicché l'interrogatorio preventivo non doveva essere svolto. La Corte ha annullato la decisione del Tribunale e rinviato al riesame; la decisione non è immediatamente esecutiva in questa fase, salva la possibilità che il Tribunale del riesame confermi nuovamente la misura, rendendo la decisione esecutiva.
Norme richiamate
art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Introduce l'obbligo di interrogatorio preventivo prima dell'adozione di misure cautelari, salvo le deroghe previste per i reati ostativi; la Corte precisa che l'obbligo va valutato alla luce dell'indagine nel suo complesso e che l'attrazione operativa dei reati non ostativi nella disciplina derogatoria è possibile quando esista una connessione qualificata o un collegamento probatorio con reati ostativi.
art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La nullità dell'ordinanza genetica per omissione dell'interrogatorio preventivo è una nullità di carattere generale a regime intermedio; può essere rilevata d'ufficio solo se sollevata nell'interrogatorio di garanzia postumo, altrimenti resta sanata.
Stabilisce i presupposti delle misure cautelari (gravi indizi); la Corte ricorda che la verifica della gravità indiziaria è antecedente logico alla valutazione delle esigenze cautelari e imprescindibile per applicare o meno la deroga dell'interrogatorio.
Elenca le esigenze cautelari; la Corte sottolinea che, ai fini della deroga, occorre il presupposto normativo di reato ostativo e che non è ammessa analogia in malam partem per estendere la deroga basandosi solo su elementi di pericolosità.
art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Contiene il catalogo dei reati per i quali possono operare deroghe: la Corte ha richiamato che la deroga all'interrogatorio preventivo è collegata al catalogo tassativo e che reati non compresi possono esser attratti solo se sussiste connessione qualificata con reati ostativi.
art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Parte del catalogo di reati ostativi; citato come esempio della disciplina speciale che prevale nell'indagine complessiva.
art. 12, comma 3, d.lgs. 286/1988
Reato (favoreggiamento immigrazione clandestina) che nel caso concreto è stato ritenuto ostativo per altri coindagati; la Corte ha ritenuto che i fatti relativi a Pappacena fossero probatoriamente collegati a tali reati, giustificando l'attrazione nella disciplina derogatoria.
art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Consente di valutare il collegamento probatorio fra reati; la Corte lo utilizza come criterio per identificare quando i reati non ostativi debbano essere trattati con la disciplina dei reati ostativi.
art. 130 disp. att. cod. proc. pen.
Attribuisce al pubblico ministero il potere di stralciare posizioni/imputazioni, rendendo possibile una separazione di fatto nelle indagini preliminari; ricordato per motivare l'impossibilità per il giudice di operare una separazione analoga in fase di indagini.
Regola la separazione dei processi in fase di giudizio; la Corte osserva che non è applicabile alle indagini preliminari, per cui il giudice non può 'spacchettare' reati in fase cautelare.
Individua l'interrogatorio di garanzia come il primo momento utile per dedurre la nullità dell'omesso interrogatorio preventivo; la Corte lo cita per stabilire i limiti di rilevabilità della nullità.
art. 588, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce la immediatezza dell'esecutività delle ordini di conferma della custodia cautelare: la Corte ricorda che se il Tribunale del riesame confermerà la misura la decisione sarà immediatamente esecutiva.
art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sul possibile effetto sospensivo in sede di appello cautelare; la Corte conferma che non opera per analogia rispetto alle conferme in sede di riesame dopo annullamento con rinvio, riaffermando la immediatezza dell'esecutività in caso di conferma.
Massime di principio
- L'obbligo di interrogatorio preventivo (art. 291 c.p.p.) va valutato sull'indagine nel suo complesso, non limitandosi alla formulazione originaria dell'imputazione: il giudice può riclassificare i fatti ma deve considerare il quadro probatorio globale.
- I reati non ostativi possono essere assorbiti nella disciplina speciale dei reati ostativi (con conseguente esclusione dell'interrogatorio preventivo) solo se sussiste una connessione qualificata o un collegamento probatorio rilevante (art. 12 c.p.p.; art. 371 c.p.p.).
- La nullità per omissione dell'interrogatorio preventivo è di regime intermedio e va eccepita nell'interrogatorio di garanzia postumo: se non sollevata, la nullità si considera sanata e non può essere rilevata d'ufficio in sede di riesame.
- In presenza di procedimenti complessi con più indagati e reati diversi, il giudice non può 'spacchettare' o separare i reati in fase di indagine per aggirare le regole sulla riservatezza e sull'interrogatorio; la gestione unitaria prevale quando ciò è necessario a preservare l'efficacia investigativa.
- Il pubblico ministero ha il potere di stralciare posizioni/imputazioni nelle indagini preliminari (art. 130 disp. att.), ma la decisione del giudice sul regime cautelare va operata in funzione del complesso probatorio esistente.
- Se, a seguito del rinvio, il Tribunale del riesame conferma la custodia, la decisione è immediatamente esecutiva; fino a quella decisione la pronuncia della Cassazione che annulla con rinvio non è esecutiva.
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