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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43662/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugna la sentenza del 20/01/2022 per violazione dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen.: il giudice che applica la pena su richiesta delle parti non può decidere sulla domanda risarcitoria della parte civile; perciò chiede l'annullamento della statuizione che lo condannava al risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: richiamata la giurisprudenza consolidata, ha stabilito che in sede di patteggiamento il giudice non può decidere né quantificare la domanda risarcitoria né adottare provvisionali o altre statuizioni che ineriscano al titolo risarcitorio. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della parte della sentenza impugnata relativa alla condanna al risarcimento del danno, che è stata eliminata. La restante parte della sentenza (applicazione della pena concordata e altre statuizioni non incidenti sul divieto) non è stata annullata.

Norme richiamate

  • art. 444, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 444, comma 2, cod. proc. pen.

    In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice non può decidere sulla domanda della parte civile: ne consegue il divieto di quantificare il danno, di disporre provvisionali o di adottare qualsiasi statuizione che presupponga una decisione sul rapporto civile.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U, n. 20 del 27/10/1999 (Fraccari); Sez. 5, n. 7021 del 25/11/2009; Sez. 6, n. 2 del 04/01/2000; Sez. 3, n. 2442 del 18/06/1997

    Costante orientamento che conferma il divieto previsto dall'art. 444(2): il giudice del patteggiamento non può decidere o quantificare la domanda risarcitoria della parte civile né disporre misure che incidano sul titolo risarcitorio che dovrà essere accertato in sede civile.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) il giudice non può decidere sulla domanda risarcitoria della parte civile: ogni decisione che quantifichi il danno o disponga provvisionali deve essere eliminata.
  • La parte civile che voglia ottenere il risarcimento deve agire in sede civile; la costituzione nel procedimento penale può restare ma non produce una decisione sul contenuto del diritto al risarcimento nel contesto del patteggiamento.
  • Se il giudice, durante il patteggiamento, pronuncia una condanna al risarcimento o ad altre misure inerenti al rapporto civile, tale statuizione è annullabile in sede di impugnazione (Cassazione) e normalmente viene eliminata senza rinvio quando contrasta con il divieto dell'art. 444(2).
  • La pronuncia delle spese processuali e altre statuizioni penali non direttamente incidenti sul divieto possono rimanere valide; tuttavia ogni provvedimento che presupponga un accertamento del rapporto civile è illegittimo in sede di patteggiamento.
  • Per evitare nullità o successive impugnazioni, il PM, la difesa e il giudice devono evitare di inserire nella sentenza di applicazione della pena disposizioni che incidano sulla liquidazione del danno, riservando tali questioni alla sede civile.

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