Cassazione Penale, Ordinanza n. 00075/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, osservando che la censura era diretta contro una motivazione diversa da quella effettivamente posta a fondamento dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Assise d'appello, quale giudice dell'esecuzione, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di scioglimento del cumulo delle pene in espiazione, proposta ai fini di un eventuale accesso a benefici penitenziari. La declaratoria era stata fondata sull'art. 666, comma 2, c.p.p., ritenendo l'istanza una mera riproposizione di una precedente richiesta già dichiarata inammissibile dal Magistrato di sorveglianza e, poi, dal Tribunale di sorveglianza. Con l'unico motivo di ricorso si deduceva l'abnormità del provvedimento impugnato, assumendo che la competenza a intervenire sul provvedimento di cumulo spettasse al giudice dell'esecuzione e non alla magistratura di sorveglianza. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non si confrontava con la reale ratio decidendi, poiché l'ordinanza era stata pronunciata per inammissibilità dell'istanza come riproposizione, non per incompetenza del giudice adito.
Norme richiamate
Consente la declaratoria di inammissibilità dell'istanza quando essa costituisce mera riproposizione di richieste già definite su medesimi elementi.
È richiamato implicitamente quale base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza quando le censure non si confrontano con la reale motivazione del provvedimento impugnato e ne attribuiscono un contenuto diverso da quello effettivo.
- È legittima la declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., dell'istanza esecutiva che si limiti a riproporre, sui medesimi elementi, una domanda già dichiarata inammissibile.
- La deduzione di abnormità o di incompetenza del giudice è irrilevante se il provvedimento impugnato non si fonda su tali ragioni, ma su una autonoma valutazione di inammissibilità della domanda come ripetitiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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