Cassazione Penale, Sentenza n. 34738/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza indicata nel testo come pronunciata il 17 marzo 2026 (mentre l’intestazione menziona l’11 marzo 2026), ha riqualificato ai sensi dell’art. 497-bis, comma 1, c.p. la condotta contestata ai sensi del comma 2 e ha dichiarato l’imputato non punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Il cittadino albanese era accusato di avere esibito un passaporto polacco falso, alla cui formazione aveva concorso fornendo la propria fotografia; la contraffazione era stata commessa all’estero. Il Procuratore generale ha proposto un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 131-bis c.p.: secondo la pubblica accusa, il Tribunale aveva erroneamente giudicato occasionale e di scarso nocumento la condotta, omettendo di considerare che il documento era stato esibito alla Polizia di frontiera per entrare in Italia, presso l’aeroporto di Orio al Serio. La difesa ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che la doglianza contestasse nel merito la valutazione di particolare tenuità compiuta dal Tribunale, senza indicare un vizio di legittimità o un manifesto vizio logico. La circostanza che il passaporto falso fosse stato esibito all’ingresso nel territorio nazionale, anziché durante un ordinario controllo interno, non rendeva di per sé illegittimo il giudizio: l’imputato si era procurato il documento all’estero e la sua esibizione non aveva comportato la contestazione di un ulteriore reato o di un’aggravante. La declaratoria di non punibilità dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis c.p. resta quindi ferma. La sentenza non indica statuizioni sulle spese o sulla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel caso di specie, pacificamente esclusa l’abitualità della condotta, si era ritenuto il fatto di particolare tenuità per avere, l’imputato, esibito il documento di identità contraffatto al momento dell’ingresso nel territorio nazionale nel corso di un controllo aeroportuale.
Il giudizio di particolare tenuità, comprensivo della valutazione delle modalità della condotta e dell’offesa, non è sindacabile in cassazione sulla base della sola contrapposizione di una diversa lettura fattuale, se la motivazione del giudice di merito non presenta vizi di legittimità o manifesti vizi logici.
L’art. 131 bis cod. pen. consente il proscioglimento dell’imputato quando “per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.”
La gravità dell’offesa ai fini dell’art. 131-bis c.p. va valutata considerando le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, c.p., nonché, nei termini indicati dalla norma, la condotta successiva al reato.
Con sentenza del 17 marzo 2026, il Tribunale di Bergamo dichiarava Taulant Tartaraj non punibile ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. in ordine al delitto ascrittogli ai sensi dell’art. 497 bis, comma 2, cod. pen., riqualificando la condotta contestata nella fattispecie punita dal comma 1, ritenendo il fatto di particolare tenuità.
La norma identifica la fattispecie nella quale il Tribunale ha riqualificato la condotta; la Corte di cassazione non ne sviluppa una distinta interpretazione sostanziale.
Con sentenza del 17 marzo 2026, il Tribunale di Bergamo dichiarava Taulant Tartaraj non punibile ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. in ordine al delitto ascrittogli ai sensi dell’art. 497 bis, comma 2, cod. pen., riqualificando la condotta contestata nella fattispecie punita dal comma 1, ritenendo il fatto di particolare tenuità.
La disposizione è indicata quale fattispecie originariamente contestata; la decisione di legittimità non ne ricava un principio interpretativo autonomo.
Massime di principio
- La valutazione della particolare tenuità dell’offesa ai sensi dell’art. 131-bis c.p. considera le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo e la non abitualità del comportamento, secondo i criteri richiamati dall’art. 133, primo comma, c.p.
- In sede di legittimità non è sufficiente, per contestare il riconoscimento della particolare tenuità, proporre una diversa valutazione delle circostanze concrete: occorre individuare un vizio di legittimità o un manifesto vizio logico della motivazione.
- La mera circostanza che un documento falso sia esibito nel controllo di frontiera all’ingresso nel territorio nazionale, anziché in un ordinario controllo interno, non dimostra da sola l’illegittimità del giudizio di particolare tenuità, quando il giudice di merito abbia motivato la valutazione e l’esibizione non abbia comportato la contestazione di ulteriori reati o aggravanti.
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