Cassazione Penale, Ordinanza n. 13241/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado per resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l'errata applicazione dell'art. 337 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che la condotta si sarebbe collocata in una fase successiva al compimento dell'atto d'ufficio e che mancasse il dolo, in quanto la reazione sarebbe stata dovuta a un'alterazione emotiva momentanea. Con il secondo motivo ha lamentato l'errata applicazione della legge penale in relazione alla recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi generici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza d'appello, la quale aveva invece chiarito che l'imputato aveva dato in escandescenza quando gli era stato comunicato che sarebbe stato accompagnato in Questura per i rilievi dattiloscopici e che aveva tentato non solo di divincolarsi, ma anche di colpire ripetutamente gli operatori impegnati nell'ammanettamento.
Norme richiamate
La condotta di aggressione e resistenza posta in essere mentre gli operanti stavano eseguendo l'accompagnamento in Questura e l'ammanettamento integra il reato; non è decisiva la tesi difensiva della fase successiva all'atto d'ufficio, quando la motivazione di merito accerta la continuità della resistenza rispetto all'attività degli operanti.
La recidiva è stata ritenuta correttamente valorizzata in considerazione dei precedenti plurimi e della pericolosità desumibile dalla storia criminale dell'imputato e dalle modalità aggressive della condotta.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al versamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono soltanto apparenti o generici e non si confrontano specificamente con la motivazione logica e completa della sentenza impugnata.
- In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la verifica non si arresta alla formale conclusione dell'atto d'ufficio se la condotta ostativa o aggressiva si inserisce ancora nell'attività coercitiva o esecutiva degli operanti.
- La deduzione di un turbamento emotivo momentaneo non esclude di per sé il dolo quando dalla motivazione di merito emergano condotte consapevoli di divincolamento e aggressione fisica verso gli operanti.
- La recidiva può essere legittimamente valorizzata quando il giudice dia conto dei precedenti penali e del profilo di pericolosità desumibile dalla reiterazione e dalle modalità del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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