Cassazione Penale, Ordinanza n. 01314/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone aveva recepito l'accordo tra le parti e applicato all'imputato la pena di due anni di reclusione e 1.200 euro di multa per i delitti ascritti ai capi 1, 2 e 3 della rubrica. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: l'assenza di motivazione sulla congruità della pena, ritenendo insufficiente la sola affermazione del giudice circa la congruità della pena concordata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, dopo la riforma dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili soltanto motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura formulata, relativa al difetto di motivazione sulla congruità della pena, non rientra tra i motivi consentiti; perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, con condanna al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, sulla base dell'accordo intervenuto tra accusa e difesa.
consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
prevede la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata, per i ricorsi proposti con motivi non consentiti.
art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto le modifiche all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e all'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- La contestazione del difetto o dell'insufficienza di motivazione sulla congruità della pena concordata non integra uno dei motivi di ricorso consentiti contro il patteggiamento.
- Quando il ricorso contiene esclusivamente censure non riconducibili ai motivi tipici dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la Corte dichiara l'inammissibilità de plano, senza formalità di rito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina processuale applicabile.
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