Cassazione Penale, Ordinanza n. 39594/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra più reati della stessa specie in materia di stupefacenti già definiti con sentenze in esecuzione. La corte d'appello aveva negato il beneficio ritenendo assente la prova che, già al momento del primo reato, l'agente avesse programmato anche i successivi, alla luce della distanza temporale tra i fatti, della diversità dei luoghi di consumazione, delle differenti modalità e contesti, nonché della non coincidenza dei concorrenti. Nel ricorso per cassazione le doglianze contestavano tale valutazione, ma in modo ritenuto generico e sostanzialmente volto a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e delle sentenze esecutive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la continuazione, perché mancavano elementi idonei a dimostrare un programma criminoso unitario sin dall'origine; i fatti erano invece espressione di autonome risoluzioni criminose. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La continuazione richiede che, sin dal primo reato, risulti programmato almeno nelle linee generali anche il reato successivo; in difetto di tale programmazione unitaria i fatti restano espressione di autonome risoluzioni criminose.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova di un medesimo disegno criminoso ab origine, desumibile da elementi oggettivi coerenti; distanza temporale, diversità dei luoghi, delle modalità esecutive e dei contesti possono escluderlo.
- Quando il giudice dell'esecuzione motiva in modo non manifestamente illogico sull'assenza del medesimo disegno criminoso, il ricorso per cassazione che si limiti a proporre una diversa lettura del compendio probatorio è inammissibile.
- Le censure sul diniego della continuazione devono essere specifiche e non generiche; non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in una rivalutazione del merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di elementi per escludere la colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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