Cassazione Penale, Ordinanza n. 11457/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per la violazione dell'art. 47-ter, comma 8, l. 354/1975 in relazione all'art. 385, commi 1 e 3 c.p. resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di evasione dalla misura detentiva domiciliare. L'unico motivo dedotto riguardava l'eccessività del trattamento sanzionatorio, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già illustrato la congruità della pena determinandola sulla base della pena base, aumentandola per la recidiva specifica infraquinquennale e riducendola per il rito.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 8, l. 354/1975
La violazione della disciplina della detenzione domiciliare è stata contestata e confermata in relazione al reato di evasione.
È la norma incriminatrice dell'evasione richiamata nella sentenza impugnata come base della condanna.
recidiva specifica infraquinquennale
La Corte d'appello aveva aumentato la pena base in ragione della recidiva specifica infraquinquennale.
rito
La pena era stata poi ridotta in considerazione del rito prescelto.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che censura il trattamento sanzionatorio deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, esso è generico e aspecifico.
- La doglianza sull'entità della pena non è ammissibile quando si limiti a prospettare in astratto l'eccessività della sanzione senza indicare errori logici o giuridici nella determinazione operata dal giudice di merito.
- La motivazione sulla pena è considerata adeguata quando il giudice di merito espliciti il percorso di quantificazione, indicando pena base, eventuali aumenti per circostanze come la recidiva e riduzioni per il rito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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