Cassazione Penale, Sentenza n. 46026/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva reintegrato il sequestro su due immobili intestati in via esclusiva alla Repice, con due censure principali: 1) violazione dell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., per aver il Pubblico Ministero depositato una memoria integrativa tardiva (3 giugno 2024) rispetto al termine minimo di cinque giorni prima dell'udienza del 7 giugno 2024, memoria poi utilizzata dal Tribunale nel motivare il riesame; 2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale avrebbe trascurato e non valutato adeguatamente le prove difensive che dimostravano la gestione esclusiva degli immobili da parte della Repice e l'insussistenza di una disponibilità in capo al marito Facchini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato. Ha constatato che la memoria del Pubblico Ministero è stata depositata oltre il termine previsto dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., che la difesa della Repice aveva previamente rinunciato a comparire e che, pertanto, la tardiva produzione non ha potuto essere efficacemente contestata. Poiché l'ordinanza impugnata ha fatto esplicito riferimento e ha valorizzato una intercettazione introdotta per la prima volta con la memoria tardiva (telefonata prog. 1223 del 22/6/2022), la Corte ha ritenuto che il mancato rispetto del termine abbia illegittimamente compresso i diritti della difesa. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. L'esame del secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
termine minimo di deposito delle memorie in cancelleria: almeno cinque giorni prima dell'udienza (termini in giorni liberi, escludendo dies a quo e dies ad quem)
La Corte conferma che le memorie depositate dopo il termine minimo sono inammissibili; se il Tribunale comunque le prende in considerazione e si fonda su di esse per la motivazione, si realizza una compressione del diritto di difesa quando la controparte, avendo rinunciato a comparire o non potendo tempestivamente replicare, non ha potuto confutare i nuovi elementi probatori.
vizio di motivazione e omessa considerazione degli elementi difensivi
La norma tutela la completezza e la logicitá della motivazione; la Corte rileva che una motivazione che omette di considerare elementi rilevanti prodotti dalla difesa può integrare vizio tale da legittimare la cassazione, ma nel caso specifico tale censura è stata assorbita dall'accoglimento della questione procedurale relativa all'art. 127.
Massime di principio
- Le memorie processuali devono essere depositate entro i termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen.; il deposito tardivo è inammissibile e il giudice non dovrebbe fondare la propria decisione su elementi introdotti tardivamente.
- La difesa che rinuncia a comparire non perde il diritto a non subire decisioni basate su documenti o prove sopravvenute che non ha potuto tempestivamente contestare; non è lecito pretendere dalla parte che rinunci alla facoltatività dell'udienza solo per poter eccepire la tardività dell'atto avversario.
- Se il tribunale valorizza nuovi elementi probatori prodotti tardivamente (es. intercettazioni indicate per la prima volta nella memoria integrativa), ciò può determinare l'annullamento del provvedimento per violazione del diritto di difesa e rinvio per nuovo giudizio.
- Nelle valutazioni sul sequestro di beni intestati formalmente a uno dei coniugi, il giudice deve considerare sia la forma (intestazione) sia gli elementi fattuali e finanziari che possano dimostrare una disponibilità o interesse comune; tuttavia la prova dell'interesse comune deve essere acquisita e valutata nel rispetto delle regole procedurali e del contraddittorio.
- Quando una censura procedurale (termine per depositare memorie) è accolta, le eventuali doglianze sul difetto di motivazione possono risultare assorbite e valutate nel nuovo giudizio di merito, dopo il regolare esercizio del contraddittorio.
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