Sentenza del 09/03/2018 n. 1516 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - PVC - Notifica prima della scadenza dei 60 giorni - Vizio - Sussistenza - Annullamento - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica anticipata dell'avviso di accertamento, salvo eventuali specifiche ragioni di urgenza riconosciute dalla legge e adeguatamente motivate, rende l'atto impugnabile e può comportarne l'annullamento in sede contenziosa. Il principio è stato affermato richiamando Cassazione n. 5361/2016 e n. 18184/2013.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente deduce la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dopo la consegna del PVC. Tale termine consente al contribuente di presentare osservazioni e richieste all'ufficio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. La notifica dell'atto prima della sua scadenza è considerata un vizio di legittimità dell'accertamento, e non una semplice irregolarità priva di effetti.
Norme richiamate
Articolo 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
Il termine di sessanta giorni ha natura dilatoria e garantisce il contraddittorio procedimentale. L'avviso di accertamento non può essere notificato prima della scadenza, salvo casi di particolare e motivata urgenza; la violazione determina un vizio di legittimità dell'atto.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento segue un PVC, occorre verificare la data di consegna del verbale e quella di notifica dell'avviso, calcolando il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni.
- La notifica anticipata non è normalmente una mera irregolarità formale: può costituire un vizio dell'atto e fondare una richiesta di annullamento giudiziale.
- L'Amministrazione può derogare al termine solo in presenza di una concreta ragione di urgenza, che deve essere effettiva e adeguatamente indicata nell'atto o comunque desumibile dagli elementi del procedimento.
- Il contribuente deve eccepire tempestivamente il vizio nel ricorso contro l'avviso; la violazione del termine, da sola, non implica necessariamente l'annullamento di ogni atto successivo se il termine è stato rispettato o se ricorrono validi motivi di urgenza.
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