Cassazione Penale, Ordinanza n. 07030/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altri due imputati, della detenzione di sostanza stupefacente di varia tipologia, in particolare hashish e cocaina, destinata a un uso illecito. Il solo motivo di ricorso censurava, sotto diversi profili, il giudizio di responsabilità, contestando la valutazione delle prove e la riferibilità della sostanza ai tre imputati; la Corte di cassazione rileva però che le doglianze riproponevano questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazione corretta, puntuale e priva di manifeste illogicità, anche quanto alla esclusione di una connivenza non punibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che l’unico motivo non introduceva censure realmente nuove, ma ribadiva critiche già disattese in appello con argomentazioni adeguate e coerenti con le risultanze probatorie, sia sulla comune riferibilità della sostanza ai tre imputati sia sulla destinazione illecita della droga. Conseguentemente ha applicato l’art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito già esaminate e confutate dai giudici di appello, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della responsabilità se la motivazione di appello è puntuale, coerente con le prove acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche.
- In tema di detenzione concorsuale di stupefacenti, la comune riferibilità della sostanza ai concorrenti e la destinazione illecita del materiale, se adeguatamente accertate nel merito, non possono essere rimesse in discussione in cassazione mediante mere contestazioni fattuali.
- L’inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall’art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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