Cassazione Penale, Ordinanza n. 24469/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile per un tentativo di estorsione, contestando: (1) la correttezza e la tenuta logica della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il delitto di cui agli artt. 56 e 629 c.p., deducendo che la decisione di merito avesse mal valutato gli elementi probatori e il suo ruolo nella vicenda; (2) il difetto assoluto di motivazione sulla determinazione della pena base, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente spiegato il trattamento sanzionatorio. Con successiva memoria, la difesa si è limitata a riprodurre e ribadire le censure già svolte, senza introdurre profili nuovi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente diretto a reiterare doglianze già dedotte in appello e disattese con motivazione ritenuta chiara e puntuale dalla Corte territoriale. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la determinazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto la sentenza impugnata aveva valorizzato il grave contesto criminoso, il ruolo dell'imputato e i precedenti penali. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa del tentativo, in combinato con l'art. 629 c.p., per qualificare il fatto contestato come tentata estorsione.
Richiamato per la fattispecie di estorsione, nella forma tentata, oggetto della condanna di merito.
Indicato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Indicato come parametro per la graduazione della pena e la valutazione degli indici di commisurazione sanzionatoria.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una mera riproposizione delle doglianze già sottoposte al giudice di appello e da questi specificamente disattese, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione chiara e puntuale.
- La censura sulla responsabilità penale è inammissibile se mira sostanzialmente a una nuova rivalutazione del compendio probatorio e del ruolo dell'imputato, attività riservata al giudice di merito.
- La determinazione della pena base e la graduazione del trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione non apparente.
- La mera reiterazione, in memoria, dei motivi già formulati nel ricorso senza apportare elementi nuovi non è idonea a superare le ragioni di inammissibilità o manifesta infondatezza delle censure.
Come è indicizzato
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