Cassazione Penale, Ordinanza n. 35094/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 9 dicembre 2025, che aveva applicato una pena concordata. Ha dedotto vizi di motivazione quanto alla verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che il ricorso non prospettava una difformità tra la richiesta e la decisione, vizi relativi alla manifestazione della volontà dell’imputato o alla qualificazione del fatto, né l’irrogazione di una pena illegale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile de plano il ricorso ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il motivo, relativo alla motivazione sulla verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento, non rientra tra le tassative ipotesi di violazione di legge per le quali l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena. All’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo riportato non specifica ulteriormente il loro contenuto.
Norme richiamate
l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia in questione alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
La sentenza di applicazione della pena è ricorribile soltanto per le tassative ipotesi di violazione di legge previste dalla disposizione; non vi rientra la censura di vizio motivazionale sulla verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen
La censura motivazionale sulla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è ammessa nel ricorso contro la sentenza di applicazione della pena, in quanto estranea alle ipotesi tassative di ricorribilità previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice
Quando ricorrono i presupposti, l’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano secondo la procedura prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice
Alla dichiarazione d’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo non ne precisa il contenuto concreto.
l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia in questione alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
La legge n. 103 del 2017 ha introdotto il limite, richiamato dalla decisione, alle ipotesi tassative di ricorso contro la sentenza di applicazione della pena.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena è ammesso nei soli casi di violazione di legge tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è sufficiente denunciare un vizio di motivazione sulla verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La censura sulla verifica delle cause di proscioglimento non rientra nelle ipotesi tassative di ricorribilità della sentenza di applicazione della pena quando non prospetta una difformità tra richiesta e decisione, un vizio della volontà dell’imputato, un errore nella qualificazione giuridica del fatto o l’irrogazione di una pena illegale.
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