Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2374/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 4801/2026, favorevole al ricorrente di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado e disposto una rivalutazione. In via incidentale ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza, deducendo la necessità di evitare il grave pregiudizio derivante dalla rivalutazione conseguente all’annullamento disposto dal primo giudice. Il testo non espone analiticamente i motivi di merito dell’appello, ma richiama, quanto al fumus boni iuris, l’orientamento più recente della Sezione in casi analoghi, relativo a una vicenda nella quale era stata effettuata la comparazione in concreto del percorso formativo svolto in Romania dall’appellato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che l’istanza dovesse essere accolta alla luce dell’orientamento più recente della Sezione in casi analoghi, valorizzando anche il fatto che nel caso concreto vi era stata la comparazione del percorso formativo svolto in Romania dall’appellato. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato un grave pregiudizio per il Ministero derivante dalla rivalutazione conseguente all’annullamento disposto dal TAR. L’udienza di merito sarà fissata con separato decreto presidenziale nel primo trimestre del 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello; l’istanza è stata accolta mediante sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando ricorra il fumus boni iuris, valutato anche alla luce dell’orientamento più recente della Sezione in casi analoghi, e il periculum in mora consistente in un grave pregiudizio derivante dall’immediata esecuzione della sentenza.
  • La comparazione in concreto del percorso formativo estero svolto dall’interessato costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della plausibilità delle censure rivolte contro una sentenza che abbia disposto la rivalutazione amministrativa.
  • La rivalutazione amministrativa conseguente all’annullamento pronunciato dal giudice di primo grado può integrare un grave pregiudizio per l’amministrazione e giustificare la sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza nelle more della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.