Cassazione Penale, Ordinanza n. 37028/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per furto aggravato. L'unico motivo dedotto riguardava la richiesta di derubricazione del fatto da furto consumato a tentato furto, sostenendo che la condotta non avrebbe raggiunto la consumazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, non era provato il costante monitoraggio dell'azione furtiva necessario a impedire la consumazione; il ricorso mirava quindi a una non consentita revisione in fatto delle valutazioni di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata qualificazione del fatto come tentato furto, osservando che la giurisprudenza invocata richiede, per escludere la consumazione nei furti in supermercato, il monitoraggio continuo della condotta furtiva e l'intervento difensivo immediato, circostanze che nel caso concreto non risultavano provate, in particolare per l'assenza di prova positiva della presenza di un addetto alla videosorveglianza al momento del fatto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice del furto oggetto della condanna confermata in appello.
Richiamato come disposizione che integra l'ipotesi aggravata del furto contestato e per cui l'imputato era stato condannato.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel furto commesso in un esercizio commerciale, la consumazione è esclusa solo se la condotta furtiva sia stata costantemente monitorata e vi sia stato un intervento difensivo immediato, tale da impedire che l'agente ottenga, anche solo momentaneamente, la autonoma disponibilità della refurtiva.
- In assenza di prova del monitoraggio continuo della sottrazione, non è consentito in cassazione trasformare la censura in una rivalutazione del merito delle risultanze probatorie valorizzate dai giudici di appello.
- La deduzione che mira esclusivamente a ottenere una diversa lettura dei fatti, senza evidenziare un vizio di legittimità, è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente va condannato, salvo ragioni di esonero, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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