Parere n. 776/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Richiesta di parere in merito al conflitto negativo di competenza fra la Direzione generale “Tutela della biodiversità e del mare” e la Direzione generale “Valutazioni ambientali” del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in materia di autorizzazione agli scarichi in mare da piattaforma e all’immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeConflitto negativo di competenza tra la Direzione generale Tutela della biodiversità e del mare e la Direzione generale Valutazioni ambientali in materia di autorizzazioni agli scarichi in mare da piattaforma e di immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini.
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di individuare il corretto riparto di competenze tra la Direzione generale Tutela della biodiversità e del mare (DG TBM) e la Direzione generale Valutazioni ambientali (DG VA) in relazione ai procedimenti di autorizzazione agli scarichi in mare da piattaforma, previsti dall’articolo 104 del d.lgs. n. 152/2006, e ai procedimenti di autorizzazione all’immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, previsti dall’articolo 109 del medesimo decreto. Il dubbio deriva dal coordinamento tra il d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, recante il regolamento di organizzazione del Ministero, e il decreto ministeriale 12 gennaio 2024, che definisce i compiti degli uffici dirigenziali non generali. Il regolamento attribuisce alla DG TBM funzioni generali in materia di sicurezza e inquinamento marino e alla DG VA le autorizzazioni agli scarichi in mare da piattaforma e alla movimentazione di fondali marini per attività e opere sottoposte a VIA statale. Il decreto ministeriale del 2024 sembra invece individuare come criterio di riparto l’assoggettamento o meno dell’attività o dell’opera a VIA statale, attribuendo le relative competenze alla DG TBM per le attività e opere non sottoposte a VIA statale e alla DG VA per quelle sottoposte a VIA statale.
Il parere
La Sezione non ha definito nel merito il riparto di competenze, ma ha disposto incombenti istruttori e rinviato la trattazione. Ha rilevato, anzitutto, che il decreto ministeriale 12 gennaio 2024 sembra già fornire una soluzione al quesito, distinguendo tra procedimenti relativi ad attività e opere non sottoposte a VIA statale, attribuiti alla DG TBM, e procedimenti relativi ad attività e opere sottoposte a VIA statale, attribuiti alla DG VA. Ha inoltre osservato che l’articolo 2, comma 8, del regolamento di organizzazione prevede la Conferenza dei dipartimenti e delle direzioni generali quale strumento di coordinamento dell’azione amministrativa, che appare, in prima analisi, la sede più idonea per risolvere conflitti di competenza tra dipartimenti o direzioni generali. Il Ministero è stato quindi invitato a spiegare perché tale meccanismo non sarebbe sufficiente e, ove la Conferenza sia ritenuta inidonea, a indicare specificamente per quali ragioni il criterio dell’assoggettamento o meno a VIA statale non sarebbe applicabile, idoneo o sufficiente a risolvere il conflitto.
Osservazioni
Meccanismo di coordinamento tra le strutture ministeriali
Il Ministero deve esplicitare le ragioni per cui la Conferenza dei dipartimenti e delle direzioni generali, prevista dall’articolo 2, comma 8, del d.P.C.M. n. 128/2021, non sarebbe sufficiente a risolvere il conflitto di competenza tra le due Direzioni generali.
Criterio dell’assoggettamento a VIA statale
Qualora la Conferenza sia ritenuta non idonea, il Ministero deve indicare specificamente le ragioni per cui il criterio di riparto fondato sull’assoggettamento o meno dell’opera o dell’attività a VIA statale, risultante dal decreto ministeriale 12 gennaio 2024, non sarebbe applicabile, idoneo o sufficiente a definire le competenze.
Norme richiamate
Individua la disciplina degli scarichi in mare da piattaforma, oggetto del conflitto di competenza sottoposto alla Sezione.
Disciplina l’immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, anch’essa oggetto del conflitto di competenza.
art. 9, comma 1, lettera l), d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128
Attribuisce alla DG TBM funzioni in materia di sicurezza in mare, rischio di rilascio di inquinanti, inquinamento marino prodotto da attività economico-marittime e valutazione degli effetti conseguenti all’esecuzione degli interventi.
art. 12, comma 1, lettera c), d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128
Attribuisce alla DG VA le funzioni relative alle autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attività e opere sottoposte a VIA statale e alle autorizzazioni agli scarichi in mare da piattaforma.
art. 2, comma 8, d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128
I Capi dei dipartimenti assicurano il coordinamento dell’azione amministrativa anche mediante la Conferenza dei dipartimenti e delle direzioni generali.
La Conferenza dei dipartimenti e delle direzioni generali appare, secondo la Sezione, la sede istituzionale potenzialmente idonea a risolvere conflitti di competenza tra dipartimenti o direzioni generali.
decreto ministeriale 12 gennaio 2024
Ripartisce le competenze degli uffici dirigenziali non generali distinguendo, per le autorizzazioni considerate, tra attività e opere sottoposte a VIA statale, attribuite alla DG VA, e attività e opere non sottoposte a VIA statale, attribuite alla DG TBM.
art. 17, comma 4-bis, lettera e), legge 23 agosto 1988, n. 400
È indicato quale base normativa per l’adozione del decreto ministeriale 12 gennaio 2024, qualificato come atto di natura non regolamentare.
Massime di principio
- In presenza di un conflitto di competenza tra direzioni generali dello stesso Ministero, deve essere preliminarmente verificata l’attivazione degli strumenti di coordinamento previsti dal regolamento di organizzazione dell’amministrazione, quando tali strumenti appaiano idonei a dirimere il conflitto.
- Quando un atto organizzativo successivo individua espressamente un criterio oggettivo di riparto delle competenze tra strutture ministeriali, l’amministrazione che chieda un parere sul conflitto deve chiarire in modo specifico perché tale criterio non sia applicabile, idoneo o sufficiente nel caso concreto.
- Un parere consultivo su un conflitto di competenza può essere rinviato in fase istruttoria quando l’amministrazione richiedente non abbia adeguatamente spiegato né l’inutilizzabilità degli strumenti interni di coordinamento né le ragioni dell’eventuale inapplicabilità del criterio organizzativo già previsto.
Conflitto di competenza sulle autorizzazioni ambientali in mare
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, è stato investito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di un quesito relativo al riparto di competenze tra la Direzione generale Tutela della biodiversità e del mare (DG TBM) e la Direzione generale Valutazioni ambientali (DG VA). La questione riguarda le autorizzazioni agli scarichi in mare da piattaforma e quelle all’immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini.
Premesse e richiesta del Ministero
Le autorizzazioni agli scarichi in mare da piattaforma sono disciplinate dall’articolo 104 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, mentre quelle relative all’immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini sono previste dall’articolo 109 del medesimo decreto.
Il Ministero ha rappresentato una possibile sovrapposizione tra le attribuzioni risultanti dal d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, regolamento di organizzazione del Ministero, e quelle definite dal decreto ministeriale 12 gennaio 2024, relativo ai compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale.
Quadro organizzativo
L’articolo 9, comma 1, lettera l), del d.P.C.M. n. 128/2021 attribuisce alla DG TBM funzioni in materia di sicurezza in mare, rischio di rilascio di inquinanti nell’ambiente marino, inquinamento marino prodotto dalle attività economico-marittime e valutazione degli effetti conseguenti all’esecuzione degli interventi.
L’articolo 12, comma 1, lettera c), attribuisce invece alla DG VA le funzioni relative alle autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attività e opere sottoposte a VIA statale e alle autorizzazioni agli scarichi in mare da piattaforma.
Il decreto ministeriale 12 gennaio 2024 attribuisce alla Divisione V della DG TBM le competenze relative agli scarichi in mare da nave, agli scarichi in mare da piattaforma e all’immersione in mare di materiali di escavo, fatte salve le competenze della DG VA per le attività e opere sottoposte a VIA statale. Alle Divisioni IV e V della DG VA sono attribuite le attività concernenti le autorizzazioni agli scarichi in mare da piattaforma e la movimentazione di fondali marini per le attività e opere sottoposte a VIA statale.
Valutazioni preliminari della Sezione
La Sezione ha osservato che il decreto ministeriale del 2024 sembra già individuare un criterio di riparto sufficientemente definito: la DG TBM sarebbe competente per i procedimenti relativi ad attività e opere non sottoposte a VIA statale, mentre la DG VA sarebbe competente per quelli relativi ad attività e opere sottoposte a VIA statale.
Secondo la Sezione, lo stesso Ministero richiedente, richiamando le disposizioni del decreto ministeriale, sembra avere già delineato una possibile soluzione del conflitto sottoposto all’esame consultivo.
Necessità di ulteriori chiarimenti
La Sezione ha richiamato l’articolo 2, comma 8, del d.P.C.M. n. 128/2021, secondo cui i Capi dei dipartimenti assicurano il coordinamento dell’azione amministrativa anche mediante la Conferenza dei dipartimenti e delle direzioni generali. Tale Conferenza appare, in prima analisi, la sede più idonea per risolvere eventuali conflitti di competenza tra dipartimenti o direzioni generali.
Il Ministero dovrà pertanto chiarire:
- perché la Conferenza dei dipartimenti e delle direzioni generali non sarebbe sufficiente a dirimere il conflitto;
- qualora la Conferenza sia ritenuta inidonea, per quali ragioni il criterio dell’assoggettamento o meno dell’attività o dell’opera a VIA statale non sarebbe applicabile;
- in alternativa, perché tale criterio non sarebbe idoneo o comunque sufficiente a definire il riparto di competenze.
Conclusione procedurale
Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione non ha ancora stabilito in via definitiva quale Direzione generale sia competente nei singoli procedimenti, ma ha disposto gli incombenti istruttori indicati nella motivazione e ha rinviato la trattazione dell’affare a una successiva adunanza, da fissarsi dal Presidente della Sezione.
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