Sentenza del 07/10/2015 n. 5274 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notifica al coniuge non convivente - Domicilio non coincidente - Inesistenza della notifica - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta inesistente o comunque irrituale, perché eseguita presso il domicilio della moglie e non presso il domicilio fiscale del destinatario. Di conseguenza, la cartella di pagamento non può considerarsi validamente notificata sulla base di quella consegna.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica della cartella di pagamento, eseguita nelle mani della moglie, coniuge non convivente e residente presso un'abitazione diversa da quella del destinatario. Sebbene la moglie fosse una persona di famiglia, la consegna non è avvenuta presso il domicilio fiscale del contribuente, requisito necessario per le notifiche effettuate a persone diverse dal destinatario ai sensi dell'art. 139 c.p.c.
Norme richiamate
Le notifiche possono avvenire nelle mani di persone diverse dal destinatario solo se persone di famiglia o addette alla casa, ma sempre presso il domicilio fiscale del contribuente.
La presenza di un rapporto familiare non è sufficiente a rendere valida la notifica: quando l'atto viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, la consegna deve comunque avvenire presso il domicilio o la residenza del destinatario, individuati secondo le regole applicabili.
Massime di principio
- La notifica a un familiare può essere valida solo se effettuata presso il domicilio del destinatario dell'atto; il semplice legame di parentela non basta.
- Se il coniuge o altro familiare non convivente risiede in un'abitazione diversa, la consegna dell'atto presso tale abitazione non soddisfa normalmente il requisito del domicilio del destinatario.
- In caso di contestazione, occorre verificare concretamente il luogo della notifica, la residenza o il domicilio fiscale del destinatario e la qualifica della persona che ha ricevuto l'atto.
- L'irregolarità o inesistenza della notifica può impedire il perfezionamento della riscossione e compromettere la validità degli atti successivi, salvo eventuali effetti sananti previsti dalla legge o derivanti dalla tempestiva conoscenza dell'atto.
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