Ordinanza n. 240/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4755/2017, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata definizione della domanda risarcitoria nell'ambito dell'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4755/2017
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio per ottenere l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4755/2017, resa in materia di occupazione illegittima, anche con riguardo alla domanda risarcitoria. Con sentenza non definitiva n. 3601/2021 il Consiglio di Stato aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di restituzione delle aree occupate sine titulo e aveva sospeso il giudizio sulla domanda risarcitoria in attesa della definizione del giudizio civile di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio pendente davanti alla Corte d'appello. Dopo la pronuncia della Corte d'appello n. 3802/2025, i ricorrenti avevano inizialmente chiesto la fissazione dell'udienza; successivamente, preso atto che la sentenza d'appello era stata impugnata per cassazione dal successore a titolo particolare della società Autostrade Meridionali s.p.a., hanno chiesto la conferma della sospensione, ritenendo persistenti le ragioni che l'avevano giustificata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dato atto del permanere delle ragioni di sospensione già disposta con la sentenza non definitiva n. 3601/2021. Poiché la sentenza della Corte d'appello n. 3802/2025, rilevante per la definizione della domanda risarcitoria, è stata impugnata davanti alla Corte di cassazione, il giudizio amministrativo non può essere definito allo stato. Il giudizio è stato quindi sospeso sino alla decisione del ricorso per cassazione, iscritto al registro generale n. 18924 del 2025. Sono stati disposti gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Norme richiamate
Il giudizio amministrativo è sospeso in ragione della pendenza di una questione pregiudiziale rilevante, già individuata nella precedente sentenza non definitiva, la cui decisione è ora sottoposta al giudizio della Corte di cassazione.
La disposizione è richiamata in relazione all'istanza di fissazione dell'udienza presentata dopo la decisione della Corte d'appello; la successiva impugnazione per cassazione ha tuttavia giustificato il mantenimento della sospensione.
Massime di principio
- Quando la definizione di una domanda risarcitoria nel giudizio amministrativo dipende dall'esito di un giudizio civile pregiudiziale, la sospensione del processo amministrativo permane se la sentenza civile è stata impugnata per cassazione e la relativa decisione è ancora necessaria per definire la controversia.
- La sopravvenuta pronuncia del giudice civile non determina il venir meno delle ragioni di sospensione del giudizio amministrativo quando quella pronuncia è stata tempestivamente impugnata e non è quindi ancora definitiva.
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