Cassazione Civile, Ordinanza n. 30959/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, richiamando il comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018. Non vi è stata decisione nel merito dei motivi di ricorso, perché la sopravvenuta definizione della lite ha reso superfluo l'esame delle censure.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva respinto sia l'appello erariale sia l'appello incidentale della società contribuente, confermando l'accoglimento del ricorso originario contro un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo all'acquisto di un complesso immobiliare sito in parte nel Comune di Celle Ligure e in parte nel Comune di Varazze. Dopo la proposizione del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che la società aveva presentato domanda ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, e che domanda e versamento risultavano effettuati nei termini.
Norme richiamate
artt. 6 e 7 D.L. n. 119 del 2018
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il relativo versamento, effettuati nei termini prescritti, determinano la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018
Alla declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere consegue la compensazione delle spese di lite.
Norma di conversione del D.L. n. 119 del 2018 richiamata ai fini della domanda di definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione tributaria, interviene una definizione agevolata della pretesa fiscale validamente perfezionata, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di estinzione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere derivante da definizione agevolata, le spese di lite vanno compensate secondo la previsione speciale richiamata dalla norma di condono.
- La sopravvenuta definizione della lite impedisce l'esame del ricorso per cassazione nel merito, poiché viene meno l'interesse alla decisione sulla controversia originaria.
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