Cassazione Civile, Ordinanza n. 39886/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado sfavorevole, relativa a un avviso di accertamento per maggior reddito d’impresa dell’anno d’imposta 2012. Il ricorso per appello era stato notificato a mezzo posta al domicilio eletto del difensore della società contribuente, ma il plico era stato ricevuto da un soggetto diverso dal destinatario, della cui qualifica o relazione con il destinatario non risultava indicazione chiara. Con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 156, 291 e 330 c.p.c., sostenendo che, a fronte della rilevata nullità della notifica, la CTR avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notificazione anziché dichiarare l’inammissibilità dell’appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: la notificazione dell’atto di appello, pur irregolare, non era inesistente ma nulla, perché effettuata in un luogo diverso da quello del destinatario e ricevuta da soggetto non chiaramente identificato. Poiché la parte appellata non si era costituita, il giudice di merito avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché ordini la rinnovazione della notifica, verifichi la regolarità dell’eventuale nuova notifica e poi esamini il merito della controversia, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La nullità della notificazione dell’atto processuale può essere sanata quando l’atto raggiunge il suo scopo; il vizio non determina automaticamente l’inesistenza dell’atto.
In presenza di una notificazione nulla e di mancata costituzione della parte destinataria, il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica.
La notificazione dell’impugnazione deve essere eseguita nel domicilio eletto o comunque secondo le forme previste dalla norma.
È stata richiamata la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale.
Massime di principio
- La notificazione di un atto processuale eseguita in luogo non corretto o a soggetto non correttamente individuato, se comunque idonea in astratto a portare l’atto a conoscenza del destinatario, integra una nullità e non un’inesistenza della notificazione.
- Il luogo della notificazione non costituisce elemento essenziale dell’atto: i vizi relativi all’individuazione del luogo ricadono nella nullità sanabile, per raggiungimento dello scopo o mediante rinnovazione.
- Quando il giudice rilevi la nullità della notificazione dell’atto di impugnazione e la parte intimata non si sia costituita, non può dichiarare inammissibile l’impugnazione senza prima disporre la rinnovazione della notificazione.
- La presenza di un soggetto nello studio del domiciliatario può far presumere la sua legittimazione a ricevere l’atto; spetta al destinatario dimostrarne l’inidoneità alla ricezione allegando e provando la casualità della presenza o l’assenza di delega.
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