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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07956/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per plurimi furti e per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p., pur escludendo la recidiva e riducendo la pena rispetto al primo grado. Con l'unico motivo di ricorso ha chiesto un diverso giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., sostenendo che le circostanze attenuanti generiche dovessero essere ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, valorizzando sia l'esclusione della recidiva sia le modalità della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha affermato che il giudice di appello, quando accolga in tutto o in parte i motivi dell'imputato escludendo una aggravante o riconoscendo una ulteriore attenuante, può confermare la pena di primo grado e ribadire il giudizio di equivalenza tra circostanze senza violare il divieto di reformatio in peius, purché tale scelta sia sorretta da adeguata motivazione. Poiché nel caso concreto la motivazione era ritenuta adeguata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 69 c.p.

    regola del giudizio di comparazione tra circostanze, invocata dal ricorrente per chiedere la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti

  • art. 493-ter c.p.

    norma incriminatrice relativa a uno dei reati oggetto di condanna confermata

  • art. 33752 del 18/04/2013, Sez. U, Papola

    richiamo al principio per cui il giudice di appello può confermare la pena e il giudizio di equivalenza tra circostanze, anche dopo aver accolto motivi dell'imputato, senza violare il divieto di reformatio in peius, se motivando adeguatamente

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, l'accoglimento di un motivo dell'imputato che elimini una aggravante o introduca una attenuante non impone automaticamente una modifica del giudizio di comparazione tra circostanze in senso più favorevole: il giudice può mantenere l'equivalenza già stabilita, se dà conto in modo adeguato delle ragioni della decisione.
  • Non integra violazione del divieto di reformatio in peius la conferma della pena di primo grado da parte del giudice di appello, quando la riforma parziale in favore dell'imputato non incide in modo necessitato sul bilanciamento tra circostanze e la motivazione del mantenimento dell'equivalenza sia congrua.
  • Un ricorso per cassazione che si limiti a prospettare un diverso giudizio di prevalenza delle attenuanti, a fronte di una motivazione di merito ritenuta sufficiente sul bilanciamento delle circostanze, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoFurtoFrode informaticaImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioReati informaticiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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