Ordinanza n. 298/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale di data 17 febbraio 2026 della Terza Sottocommissione presso la Corte d'Appello di -OMISSIS- per la sessione 2025 degli esami di avvocato, nella parte in cui ha attribuito alla prova scritta in diritto penale della ricorrente il punteggio di 13/30, determinando la non ammissione alla prova orale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione della prova scritta dell'esame di avvocato, con attribuzione del punteggio di 13/30 e conseguente non ammissione alla prova orale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni esaminatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il giudizio negativo espresso dalla Terza Sottocommissione nella correzione della prova scritta di diritto penale dell'esame di avvocato, deducendo l'illegittimità dell'utilizzo del solo voto numerico, senza motivazione analitica, annotazioni, segni grafici o schede valutative idonei a rendere conoscibili le ragioni della valutazione. Secondo la ricorrente, tale modalità avrebbe impedito di verificare la correttezza dell'operato della Commissione e avrebbe compresso il diritto di difesa. In via cautelare ha chiesto la sospensione del giudizio negativo, ai fini dell'ammissione alla prova orale, oppure, in subordine, la rinnovazione della correzione da parte di una diversa Commissione.
La decisione
Il Collegio ha respinto la domanda cautelare, confermando la precedente decisione monocratica negativa e rilevando l'assenza di elementi nuovi. Pur dando atto che alcune recenti pronunce dello stesso TAR hanno sostenuto la necessità di una motivazione analitica ulteriore rispetto al voto numerico e hanno evidenziato possibili criticità rispetto alla disciplina europea sull'accesso alla professione forense e al diritto di difesa, il Collegio ha considerato consolidato l'orientamento del Consiglio di Stato favorevole, in linea generale, alla legittimità del voto numerico. Tale voto, tuttavia, non è sottratto al sindacato sulla discrezionalità tecnica: in mancanza di motivazione analitica, la parte ricorrente deve fornire principi di prova concreti del cattivo uso del potere valutativo, mediante comparazione con elaborati analoghi valutati positivamente, pareri pro veritate o soluzioni elaborate da scuole di preparazione. Nel caso concreto la ricorrente non aveva prodotto specifici elementi comparativi o altri riscontri idonei a evidenziare un disallineamento tra il voto e il contenuto dell'elaborato. Mancavano quindi i presupposti per sospendere il giudizio, ammettere provvisoriamente la ricorrente alla prova orale o ordinare la rinnovazione della correzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto non sono stati ravvisati i presupposti per concedere la sospensione o una misura cautelare propulsiva.
È stato richiamato per affermare l'onere della parte ricorrente di fornire principi di prova concreti, non meramente ipotetici, circa il cattivo esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione.
Direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE
Le pronunce richiamate dal TAR hanno ritenuto che i servizi di consulenza legale rientrino nell'ambito della direttiva e che l'accesso alla professione forense possa rilevare sotto il profilo della disciplina europea dei servizi e della concorrenza.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati nel dispositivo quale base, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato nel dispositivo a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il voto numerico espresso da una commissione nella correzione delle prove scritte dell'esame di avvocato è ritenuto, secondo l'orientamento consolidato richiamato dal giudice, legittimo in via generale, anche se privo di una motivazione analitica ulteriore.
- La legittimità del voto numerico non esclude il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della commissione: il giudizio può essere censurato quando emergano irragionevolezza, travisamento o disparità di trattamento.
- Quando il giudizio della commissione è espresso soltanto numericamente, il candidato che impugna la valutazione deve allegare e dimostrare elementi concreti, non meramente ipotetici, idonei a far dubitare del corretto esercizio della discrezionalità tecnica.
- A titolo esemplificativo, principi di prova del cattivo esercizio della discrezionalità tecnica possono derivare dal confronto con elaborati aventi analoga impostazione valutati positivamente, da un parere pro veritate di un docente della materia o da soluzioni del caso predisposte da scuole di preparazione all'esame.
- La rinnovazione della correzione da parte di una diversa commissione può essere disposta quando emerga un concreto disallineamento tra il voto numerico attribuito e il contenuto dell'elaborato; non è sufficiente la sola assenza di motivazione analitica.
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