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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28040/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. I motivi dedotti riguardavano: la qualificazione giuridica dei fatti in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il diniego della sospensione condizionale della pena; la dedotta estinzione per prescrizione del delitto di lesioni. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché in larga parte riproduttivi di censure già esaminate dai giudici di merito e diretti, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto; inoltre, li ha giudicati generici perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto alla prescrizione del reato di lesioni, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato poiché il termine era decorso solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva affermato la responsabilità per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, è rimasta ferma; la censura sulla prescrizione del reato di lesioni è stata respinta perché il termine era maturato solo dopo la sentenza d'appello.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma richiamata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, oggetto di contestazione sulla qualificazione giuridica dei fatti.

  • art. 582 c.p.

    Norma richiamata per il reato di lesioni personali, rispetto al quale veniva dedotta la prescrizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già vagliate dai giudici di merito o mira, in modo surrettizio, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, risultando generico.
  • La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata se, al momento della decisione impugnata, il termine non era ancora maturato; la maturazione successiva alla sentenza d'appello non incide sulla validità della decisione già pronunciata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeLesioniImpugnazioni
RamiReati contro la PADelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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