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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14765/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Conferma così il diniego della continuazione tra i reati indicati nell'istanza. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo condanna altresì al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso riguarda un'ordinanza del tribunale dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di sentenze irrevocabili poste in esecuzione. Il ricorrente chiedeva il trattamento di favore di cui all'art. 81, secondo comma, c.p., sostenendo in sostanza che i diversi illeciti fossero legati da un medesimo disegno criminoso. La Corte rileva però che l'istanza era stata correttamente respinta perché mancavano elementi dai quali desumere che, fin dal primo reato, l'agente avesse programmato anche i successivi, essendo significativa la distanza temporale tra gli episodi e la natura contingente di alcune violazioni. Le doglianze di ricorso vengono qualificate come generiche e come mera sollecitazione a una diversa lettura del compendio probatorio già valutato dal giudice dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    La continuazione richiede che i reati successivi siano riconducibili, almeno nelle linee generali, a un progetto criminoso già presente al momento della consumazione del primo reato; l'assenza di tale programmazione, specie se accompagnata da notevole distanza temporale e da condotte contingenti, esclude il riconoscimento dell'istituto.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione tra più reati presuppone la prova di un medesimo disegno criminoso esistente sin dal primo fatto, non essendo sufficiente la mera serialità delle condotte o la loro appartenenza al medesimo autore.
  • La significativa distanza temporale tra i reati e la natura occasionale di alcune violazioni sono elementi idonei a escludere l'unitarietà originaria del programma criminoso e a far ritenere i fatti espressione di autonome risoluzioni criminose.
  • In sede di legittimità, non è consentito ottenere una rivalutazione del merito probatorio mediante censure generiche o la semplice contrapposizione di una lettura alternativa degli elementi già esaminati dal giudice dell'esecuzione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze non si confrontano specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata e si risolvono nella riproposizione di un diverso apprezzamento del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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