Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24998/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla genericità del motivo di ricorso e sulla sua mancata specificità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità penale per il reato di cui all'art. 7 del D.L. 4/2019. L'unico motivo deduceva una generica violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità, ma il ricorso non specificava quali fossero gli elementi di fatto o di diritto posti a base della censura. La Corte rilevava che la doglianza era priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., perché non consentiva di individuare i rilievi mossi contro la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta invece esente dai vizi denunciati.

Norme richiamate

  • art. 7 D.L. 4/2019

    Norma richiamata come base della contestazione sostanziale già vagliata nei gradi di merito; dal testo non emerge il contenuto specifico dell'illecito, ma solo che la sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità dell'imputata per tale reato.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    L'atto di impugnazione deve contenere i motivi con specificità sufficiente a individuare puntualmente le censure contro la decisione impugnata; la mancanza di tale specificità rende il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: è inammissibile la censura che si limiti ad affermazioni generiche di violazione di legge senza indicare gli elementi fattuali e giuridici posti a fondamento della doglianza.
  • La critica alla motivazione della sentenza impugnata deve consentire al giudice dell'impugnazione di comprendere con precisione quali punti della decisione siano contestati e per quali ragioni; in difetto, il controllo di legittimità non può essere esercitato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.