Cassazione Penale, Ordinanza n. 24998/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla genericità del motivo di ricorso e sulla sua mancata specificità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità penale per il reato di cui all'art. 7 del D.L. 4/2019. L'unico motivo deduceva una generica violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità, ma il ricorso non specificava quali fossero gli elementi di fatto o di diritto posti a base della censura. La Corte rilevava che la doglianza era priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., perché non consentiva di individuare i rilievi mossi contro la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta invece esente dai vizi denunciati.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della contestazione sostanziale già vagliata nei gradi di merito; dal testo non emerge il contenuto specifico dell'illecito, ma solo che la sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità dell'imputata per tale reato.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
L'atto di impugnazione deve contenere i motivi con specificità sufficiente a individuare puntualmente le censure contro la decisione impugnata; la mancanza di tale specificità rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: è inammissibile la censura che si limiti ad affermazioni generiche di violazione di legge senza indicare gli elementi fattuali e giuridici posti a fondamento della doglianza.
- La critica alla motivazione della sentenza impugnata deve consentire al giudice dell'impugnazione di comprendere con precisione quali punti della decisione siano contestati e per quali ragioni; in difetto, il controllo di legittimità non può essere esercitato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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