Ordinanza n. 206/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 176 del 3.03.2026 (pubblicata sul BURP n. 3 straord. del 3.03.2026) ed avente ad oggetto PR FESR FSE 2021 2027 Assi Prioritari I e II Azioni 1.1,1.2,1.7,1.9,1.10,1.13,2.2 - Sospensione ricezione di nuove istanze a valere sugli avvisi CdP, PIA, MiniPIA, PIA Turismo, MiniPIA Turismo; - del documento istruttorio (pubblicato sul BURP n. 3 straord. del 3.03.2026) ed avente ad oggetto PR FESR FSE 2021 2027. Assi Prioritari I e II Azioni 1.1,1.2,1.7,1.9,1.10,1.13,2.2 Sospensione ricezione di nuove istanze a valere sugli avvisi CdP, PIA, MiniPIA, PIA Turismo, MiniPIA Turismo; - della determinazione del dirigente della Sezione competitività della Regione Puglia n. 131 del 3.3.2026 (pubblicata sul BURP n. 3 straord. 3.03.2026) ed avente ad oggetto PR FESR FSE 2021 2027. Assi Prioritari I e II Azioni 1.1,1.2,1.7,1.9,1.10,1.13,2.2 Sospensione ricezione di nuove istanze sulla piattaforma informatica a valere sugli avvisi CdP, PIA, MiniPIA, PIA Turismo, MiniPIA Turismo; - nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di sospensione della ricezione di nuove istanze sulla piattaforma informatica relative agli avvisi CdP, PIA, MiniPIA, PIA Turismo e MiniPIA Turismo
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale, il documento istruttorio e la determinazione dirigenziale con cui la Regione Puglia ha sospeso la ricezione di nuove istanze di finanziamento nell’ambito del PR FESR FSE 2021-2027, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti. La ricorrente contestava comunque la sospensione, assumendo l’interesse alla presentazione e alla valutazione della propria domanda di finanziamento. Il giudice ha rilevato che, al momento della sospensione, il modulo telematico predisposto dalla società era stato soltanto formulato e non completato, con attribuzione di un numero identificativo, ma non era stato inoltrato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha qualificato gli atti impugnati come misure provvisorie e funzionali alla ricognizione delle disponibilità finanziarie, osservando che allo stato si trattava di una mera sospensione, non ancora di una definitiva chiusura o riduzione della procedura di finanziamento. Ha richiamato l’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 123/1998, secondo cui nelle procedure a sportello l’istruttoria e l’eventuale concessione seguono l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché l’art. 2, comma 3, dello stesso decreto, che limita il diritto agli interventi alle risorse disponibili. Poiché la domanda della società non era stata inoltrata, essa non aveva acquisito una posizione nell’ordine cronologico utile, determinato dalla data e dall’orario di invio delle singole istanze. Il Collegio ha inoltre ritenuto insussistente un danno grave e irreparabile e ha considerato l’azione regionale espressione della discrezionalità amministrativa e finanziaria consentita. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della materia.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l’insussistenza del danno grave e irreparabile e per la valutazione negativa della pretesa cautelare.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 123/1998
I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili […]
Il diritto agli interventi di sostegno pubblico è condizionato dall’esistenza di disponibilità finanziarie; tale limite è rilevante nella gestione della procedura di finanziamento.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 123/1998
Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande […]. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico
Nelle procedure a sportello l’ordine di priorità sorge con l’effettiva presentazione della domanda ed è determinato dall’ordine cronologico di inoltro; la mera predisposizione non completata del modulo non attribuisce una posizione utile.
Massime di principio
- Nelle procedure di finanziamento pubblico a sportello, l’ordine di priorità delle istanze è determinato dalla data e dall’orario dell’effettivo inoltro della domanda, non dalla mera compilazione o predisposizione del modulo telematico.
- La mera predisposizione di un’istanza telematica, anche se accompagnata dall’attribuzione di un numero identificativo, non equivale alla presentazione della domanda e non attribuisce al richiedente una posizione nell’ordine cronologico della procedura.
- Il diritto a beneficiare di interventi di sostegno pubblico alle imprese opera esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste; la pubblica amministrazione può adottare una sospensione funzionale alla ricognizione delle risorse disponibili, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa e finanziaria.
- La sospensione provvisoria della ricezione di nuove istanze, adottata in attesa di una decisione definitiva sulle risorse finanziarie, non equivale di per sé alla chiusura o al ridimensionamento definitivo della procedura e, in assenza di ulteriori elementi, non determina necessariamente un danno grave e irreparabile cautelativamente tutelabile.
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