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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21624/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, pur confermando la responsabilità per due furti aggravati e per un tentato furto aggravato, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado riconoscendo l'attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e riducendo la pena. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, comma 4, c.p.; con il secondo lamentava violazione di legge in relazione ai criteri di cui all'art. 133 c.p., contestando la determinazione del trattamento sanzionatorio e la motivazione sulla pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il primo perché l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. era già stata riconosciuta dalla Corte territoriale, come risultava dalla motivazione e dal dispositivo; il secondo perché, essendo stata irrogata una pena al di sotto della media edittale e con pena base e aumenti per continuazione prossimi al minimo, era sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, senza necessità di una motivazione specifica e dettagliata sui parametri dell'art. 133 c.p. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità risultava già riconosciuta dal giudice di appello; la doglianza sul suo mancato riconoscimento è stata quindi reputata infondata.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena al di sotto della media edittale non richiede una motivazione specifica e dettagliata; è sufficiente il richiamo all'adeguatezza della pena e il parametro può emergere dal complesso della motivazione.

  • Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01

    È richiamato per affermare che una specifica e dettagliata motivazione non è necessaria quando la pena è irrogata al di sotto della media edittale.

  • Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189

    È richiamato per il principio per cui, quanto più ci si discosta dal minimo edittale, tanto più occorre motivare il corretto esercizio del potere discrezionale.

  • Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283

    È richiamato per il principio della sufficienza del richiamo al criterio di adeguatezza della pena quando la sanzione è sotto la media edittale.

  • Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949

    È richiamato per affermare che il parametro valutativo della pena può desumersi dall'intera motivazione della sentenza, non solo dalla parte dedicata alla quantificazione della pena.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito ha già riconosciuto un'attenuante invocata in ricorso, la censura che ne lamenta l'omesso riconoscimento è manifestamente infondata.
  • In tema di dosimetria della pena, quando la sanzione è irrogata al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione analitica sui criteri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente un richiamo all'adeguatezza della pena.
  • Quanto più il giudice si discosta dal minimo edittale, tanto maggiore deve essere la specificità della motivazione sui criteri di commisurazione della pena.
  • La motivazione sulla pena può essere desunta dal complesso argomentativo della sentenza e non esclusivamente dal segmento espressamente dedicato al trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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