Cassazione Penale, Sentenza n. 3601/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva annullato l'ordinanza del GIP e disposto la liberazione di Silenzio. Si contestava che il Tribunale non avesse valutato tutti gli elementi indicati dal GIP: in particolare si sosteneva che la partecipazione associativa accertata comprendeva anche un arco temporale precedente all'ottobre 2014 e pertanto erano rilevanti le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (Esposito, Migliaccio, altri), gli accertamenti sulle intercettazioni telefoniche e i riscontri che dimostrerebbero la continuazione della direzione del clan Formicola da parte di Silenzio anche durante la detenzione. Si denunciavano carenza e contraddittorietà della motivazione del Tribunale nel ritenere gli elementi indiziari insufficienti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente individuato il periodo contestato (a partire da ottobre 2014) e quindi legittimamente escluso come non pertinenti le dichiarazioni dei collaboratori relative a vicende anteriori al periodo indicato. La Corte ha inoltre condiviso la valutazione del Tribunale circa la insufficienza degli altri elementi indiziari (dichiarazioni di Nunziato limitate a definizioni generiche, intercettazioni non decisive, contesto familiare delle somme discusse) e ha considerato la motivazione del Tribunale non manifestamente illogica né viziata da travisamento del materiale probatorio. Conseguenza: resta confermata l'annullamento dell'ordinanza cautelare e la liberazione dell'indagato.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen., comma 2, lett. b)
La Corte richiama che l'ordinanza cautelare richiede la descrizione sommaria del fatto e che tale descrizione deve dare all'indagato un'adeguata conoscenza della contestazione, compresa l'indicazione dell'epoca quando questa è rilevante; nel caso concreto l'imputazione provvisoria indicava l'inizio della condotta da ottobre 2014, vincolando la valutazione dei riscontri a quel periodo.
Sez. U., n. 9 del 25/03/1998 (D'Abramo)
Richiamata per il principio secondo cui l'indicazione della data non sempre è indispensabile nella descrizione sommaria del fatto, specie per reati permanenti; ma la Corte osserva che quando l'epoca è invece specificata nell'imputazione provvisoria deve essere rispettata e considerata nella valutazione probatoria.
Sez. 6, n. 50953 del 19/09/2014 (Patera) e Sez. U. n. 16 del 14/07/1999 (Ruga)
Citate per il criterio che la descrizione sommaria deve consentire all'indagato di esercitare la difesa; la Corte applica questo principio per ritenere che non sia lecito estendere implicitamente il periodo contestato oltre quanto indicato.
Massime di principio
- Quando l'imputazione provvisoria indica un momento iniziale del reato, il giudice che valuta misure cautelari deve limitare la propria analisi agli elementi riferibili al periodo indicato; dichiarazioni e fatti anteriori sono utilizzabili solo se collegano chiaramente la continuità della condotta nel periodo contestato.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia hanno valore probatorio rilevante solo se attengono temporalmente e sostanzialmente al periodo oggetto dell'accusa; dissociazioni o riferimenti a vicende pregresse riducono la loro efficacia come riscontri.
- Per disporre o confermare una misura cautelare in casi di associazione mafiosa occorrono elementi indizianti concreti e confortanti: semplici appellativi (es. "capo") senza attribuzione di condotte specifiche o intercettazioni decontestualizzate possono essere insufficienti.
- La Corte di Cassazione non rivede liberamente il merito probatorio: interviene quando la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o viziata da travisamento del materiale probatorio; valutazioni non manifestamente illogiche del giudice del riesame devono essere rispettate.
- Conversazioni intercettate devono essere valutate nel loro contesto investigativo; la semplice estrapolazione di passaggi senza indicare perchè dimostrerebbero la partecipazione associativa non è idonea a ribaltare una valutazione negativa del giudice di merito.
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