Cassazione Penale, Sentenza n. 47056/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti deducono due motivi: 1) mancato riconoscimento della circostanza attenuante "del fatto di lieve entità" alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024; 2) errata qualificazione del fatto come rapina anziché truffa aggravata da pericolo immaginario, per assenza di una minaccia rilevante nei confronti della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per mancata specificità, rilevando che i ricorrenti non hanno confutato la valutazione del giudice di merito secondo cui la vittima era stata intimidita (e la testimonianza ritenuta credibile), con conseguente corretta qualificazione come rapina. Il primo motivo è stato invece ritenuto fondato nella parte relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale (sent. n. 86/2024): la Consulta ha dichiarato illegittimo l'art. 628, comma secondo (e, per conseguenza, il comma primo) nella parte che non prevedeva la diminuzione di pena fino a un terzo per i casi di lieve entità; tale attenuante va valutata caso per caso. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità e ha rinviato per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello.
Norme richiamate
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva la diminuzione di pena fino a un terzo quando il fatto è di lieve entità; ciò ha introdotto una nuova attenuante applicabile anche ai reati di rapina.
Art. 69 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
Richiamato come riferimento per il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti nella determinazione della pena.
Art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen. (circostanze attenuanti comuni)
La circostanza attenuante richiamata nella sentenza (insieme alle generiche) è stata valutata dai giudici di merito; la Corte ha detto che l'attenuante della lieve entità può essere bilanciata con aggravanti e va valutata concretamente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 86 del 2024
"mette conto ribadire quanto già osservato nella sentenza n. 120 del 2023 a proposito dell'estorsione, cioè che gli indici dell'attenuante di lieve entità del fatto - estemporaneità della condotta, scarsità dell'offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi - garantiscono che la riduzione della pena sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona"
Ha introdotto l'applicabilità dell'attenuante "lieve entità" anche al delitto di rapina, precisando gli indici che la giustificano e la necessità di una valutazione complessiva del fatto.
Sentenza Corte Costituzionale n. 120 del 2023
Già aveva affermato principi analoghi in tema di estorsione, utilizzati come parametro interpretativo anche per il reato di rapina.
Massime di principio
- L'attenuante della lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale va valutata caso per caso: si considerano estemporaneità, modestia dell'offesa personale, esiguità della somma sottratta e assenza di organizzazione.
- La presenza di circostanze aggravanti (es. più persone riunite) non esclude automaticamente l'applicazione dell'attenuante di lieve entità; occorre un bilanciamento concreto in base ai criteri dell'art. 69 c.p.
- In cassazione i motivi che impugnano valutazioni di fatto devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; altrimenti sono inammissibili.
- Se una sentenza costituzionale che modifica l'assetto sanzionatorio è depositata dopo il giudizio di merito, la parte può comunque farne riferimento in sede di legittimità per chiedere il riconoscimento dell'attenuante e la revisione della pena; il giudice di legittimità può annullare limitatamente alla mancata applicazione dell'attenuante e disporre il rinvio per nuovo esame.
- Per contestare la qualificazione giuridica del fatto (es. rapina vs truffa) è necessario dimostrare in modo circostanziato l'assenza degli elementi distintivi del reato ritenuto dal giudice (ad es. l'effettiva minaccia o intimidazione), tenendo conto della credibilità della vittima e delle valutazioni del merito.
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