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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10830/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena nei confronti di una società utilizzatrice in leasing, con ordine di riconsegna dei beni oggetto del contratto e condanna al pagamento, in solido con il fideiussore, di una somma di denaro. Il fideiussore propose opposizione deducendo, oltre a eccezioni procedurali, il superamento del limite legale degli interessi moratori e chiedendone la riduzione. L’opposizione fu rigettata. In appello, però, la Corte d’Appello dichiarò il gravame inammissibile per difetto di valida procura alle liti: la prima procura conteneva un refuso, poiché richiamava un diverso procedimento; la seconda, depositata dalla parte per sanare il vizio, fu ritenuta generica e priva di riferimenti sufficienti al giudizio, oltre che priva di luogo e data. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 83 e 84 c.p.c., sostenendo che la procura a margine o in calce è presuntivamente riferibile all’atto cui accede e che gli errori materiali non incidono sulla validità del mandato, specie quando il soggetto conferente risulta chiaramente individuato e la volontà di conferire il potere difensivo è riconoscibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che la procura alle liti apposta in calce all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo era validamente riferibile anche alla fase di gravame, nonostante il refuso dattiloscritto relativo ad altro procedimento, perché il mandato è presuntivamente collegato all’atto cui accede e l’errore materiale non ne compromette la validità. Ha inoltre valorizzato la seconda procura come comunque riferibile al giudizio di appello, idonea a confermare o ratificare il potere rappresentativo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare l’appello applicando i principi richiamati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    la censura di legittimità è stata formulata come violazione di norme processuali in tema di procura e rappresentanza tecnica.

  • art. 83 c.p.c.

    la procura alle liti deve essere speciale, ma la specialità non richiede necessariamente contestualità materiale con la redazione dell’atto; è sufficiente la riferibilità della volontà di conferire il mandato al giudizio cui la procura accede.

  • art. 84 c.p.c.

    la rappresentanza e difesa tecnica della parte derivano dal mandato alle liti validamente conferito al difensore.

  • art. 182 c.p.c.

    la Corte d’appello aveva ritenuto superflua la concessione del termine per sanare il vizio della procura, ma la Cassazione ha corretto l’esito riconoscendo comunque la validità del mandato già conferito.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    le norme processuali sulla procura devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato, per salvaguardare il diritto di difesa e l’economia processuale.

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato in combinazione con l’art. 83 c.p.c. per affermare che, in cassazione, la specialità della procura non esige contestualità, ma solo congiunzione materiale o informatica al ricorso e anteriorità rispetto alla notificazione.

Massime di principio

  • La procura alle liti apposta in calce o a margine dell’atto introduttivo è, in linea di principio, presuntivamente riferibile all’attività difensiva relativa a quell’atto e alle fasi successive del medesimo giudizio, salvo elementi univoci di segno contrario.
  • Un errore materiale o un refuso nella parte dattiloscritta della procura non ne comporta l’invalidità quando sia comunque certa la riferibilità del mandato alla parte conferente e al giudizio da promuovere o impugnare.
  • La specialità della procura alle liti va letta in modo sostanziale e costituzionalmente orientato: ciò che conta è la riconoscibilità della volontà di conferire il potere difensivo al difensore per una determinata controversia, non formalismi privi di incidenza sulla certezza del mandato.
  • In tema di appello e, più in generale, di impugnazioni, la presenza di una seconda procura può confermare o ratificare il potere rappresentativo già desumibile dalla prima, se il complessivo contenuto degli atti consente di riferirlo senza incertezze al giudizio in corso.
  • Il giudice deve evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche della procura quando esse comprimano ingiustificatamente il diritto di azione e difesa e non siano imposte da reali esigenze di certezza processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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