Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1243/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 78/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, n. 78/2026, di reiezione della domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza con cui il TAR Puglia aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non emergono né l'atto amministrativo sostanziale impugnato né gli specifici motivi di legittimità dedotti; risulta soltanto che l'appellante ha contestato la decisione cautelare e ha invocato la sospensione degli effetti dell'atto o della procedura oggetto del ricorso. Il Consiglio di Stato ha valutato esclusivamente, in sede cautelare, la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare, ritenendo prima facie non idonee le argomentazioni dell'appellante. In primo luogo, ha escluso la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile, considerando che l'udienza pubblica per la trattazione del merito era già fissata al 6 ottobre 2026. In secondo luogo, ha rilevato che il pregiudizio non appariva comunque sussistente anche in ragione della natura della procedura, senza ulteriori specificazioni nel testo. L'ordinanza cautelare di primo grado è stata quindi confermata quanto al rigetto della tutela interinale. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e spese di legge in favore del Comune di Bari.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR; il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda interinale e l'ha respinta.

Massime di principio

  • La tutela cautelare deve essere negata quando non risulti un pregiudizio grave e irreparabile, anche qualora il fumus non sia espressamente valutato o non sia sufficiente a sostenere la domanda.
  • La prossimità della fissazione dell'udienza pubblica di merito può concorrere a escludere il carattere grave e irreparabile del pregiudizio cautelare, se il tempo residuo non renda concreta l'urgenza della tutela interinale.
  • La natura della procedura può essere autonomamente valutata dal giudice cautelare per verificare l'effettiva sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.