Ordinanza n. 1243/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 78/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, n. 78/2026, di reiezione della domanda cautelare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza con cui il TAR Puglia aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non emergono né l'atto amministrativo sostanziale impugnato né gli specifici motivi di legittimità dedotti; risulta soltanto che l'appellante ha contestato la decisione cautelare e ha invocato la sospensione degli effetti dell'atto o della procedura oggetto del ricorso. Il Consiglio di Stato ha valutato esclusivamente, in sede cautelare, la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare, ritenendo prima facie non idonee le argomentazioni dell'appellante. In primo luogo, ha escluso la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile, considerando che l'udienza pubblica per la trattazione del merito era già fissata al 6 ottobre 2026. In secondo luogo, ha rilevato che il pregiudizio non appariva comunque sussistente anche in ragione della natura della procedura, senza ulteriori specificazioni nel testo. L'ordinanza cautelare di primo grado è stata quindi confermata quanto al rigetto della tutela interinale. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e spese di legge in favore del Comune di Bari.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR; il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda interinale e l'ha respinta.
Massime di principio
- La tutela cautelare deve essere negata quando non risulti un pregiudizio grave e irreparabile, anche qualora il fumus non sia espressamente valutato o non sia sufficiente a sostenere la domanda.
- La prossimità della fissazione dell'udienza pubblica di merito può concorrere a escludere il carattere grave e irreparabile del pregiudizio cautelare, se il tempo residuo non renda concreta l'urgenza della tutela interinale.
- La natura della procedura può essere autonomamente valutata dal giudice cautelare per verificare l'effettiva sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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