Cassazione Penale, Sentenza n. 42770/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati quali associazione a delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e altri. Il difensore ha dedotto, in via principale, nullità per mancata traduzione dell'ordinanza per persona alloglotta (Lehman Stefan) e, con riguardo a Lehman Stefan, Mair e Zozulya Zhanna, l'inutilizzabilità delle prove raccolte oltre il termine delle indagini preliminari decorrente dalla prima iscrizione del 07/11/2022 (riferendosi agli artt. 273 e 274 e ss. c.p.p.). Sono stati anche presentati motivi aggiunti dal difensore per il ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi originari totalmente generici (non indicano quali prove sarebbero inammissibili né la loro incidenza sulla decisione), ha osservato l'assenza di istanza di riesame nell'interesse di Lehman Stefan e ha esteso l'inammissibilità anche ai motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p., richiamando giurisprudenza che impedisce di sanare i vizi originari con nuovi motivi. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Poiché la decisione non comporta la remissione in libertà, la Corte ha disposto l'invio di copia al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
artt. 273 e 274 e ss. Cod. proc. pen.
Invocato dal difensore per sostenere l'inutilizzabilità di prove raccolte oltre il termine delle indagini preliminari; la Corte non è entrata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso
artt. 273 e 274 e ss. Cod. proc. pen.
Viene citato insieme all'art. 273 come fondamento della doglianza sulle conseguenze della scadenza del termine delle indagini; non valutato nel merito per inammissibilità
art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
Norma applicata per affermare che i motivi nuovi non possono sanare la inammissibilità dei motivi originari; il vizio degli originari si trasmette ai nuovi per il vincolo di connessione e per la tutela dei termini di impugnazione
Usato per giustificare la condanna alla somma a titolo di ammenda verso la Cassa delle ammende, valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Imposta l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti quando la decisione non dispone la rimessione in libertà
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come principio per la valutazione dei profili di colpa rilevanti ai fini della comminazione dell'ammenda
Giurisprudenza di legittimità (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto)
Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850
Precedente applicato per affermare che l'inammissibilità dei motivi originari non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi e per evitare lo spostamento in avanti dei termini di impugnazione
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro misure cautelari deve indicare con precisione le prove o gli atti la cui inutilizzabilità si deduce e spiegare l'incidenza di tali vizi sulla decisione impugnata; motivi generici sono inammissibili
- I motivi nuovi aggiunti in sede di cassazione non possono sanare l'inammissibilità dei motivi originari quando sussiste il vincolo di connessione: non si può usare la proposizione di nuovi motivi per eludere i termini o i requisiti di impugnazione (art. 585, comma 4 c.p.p.)
- Se la doglianza riguarda la durata delle indagini e l'inutilizzabilità di specifiche prove ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.p., il difensore deve indicare esattamente quali atti/prove sono affetti dal vizio e dimostrare l'effetto sul giudizio cautelare
- La mancata impugnazione o la mancata proposizione di istanze processuali nell'interesse di altri indagati può compromettere la posizione difensiva di costoro e rendere inammissibili censure riferite a tali soggetti
- La Corte, quando dichiara l'inammissibilità, non entra nel merito delle questioni sostanziali: ciò espone il ricorrente al rischio di condanna alle spese e, se ricorre colpa, ad ammende ex art. 616 c.p.p.
- Prima di proporre ricorso è necessario curare la specificità e la strutturazione dei motivi (individuazione degli atti, nessi di causalità, incidenza sulla prova) per evitare il vizio di genericità
- In caso di rigetto/inammissibilità che non comporti la remissione in libertà, il provvedimento va trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att., per gli adempimenti conseguenti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42595/2024 del 21/11/2024
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42597/2024 del 21/11/2024
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42598/2024 del 21/11/2024
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42599/2024 del 21/11/2024
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42600/2024 del 21/11/2024
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42601/2024 del 21/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →