Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06038/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal diniego amministrativo/giudiziale dell'indennità NASpI richiesta da un lavoratore che aveva rassegnato dimissioni il 5 dicembre 2017, sostenendo di esservi stato costretto dal mancato pagamento di varie voci retributive da parte del datore di lavoro, in particolare straordinari, indennità per lavoro festivo e indennità di trasferta, riferite a più periodi nel 2016-2017. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo insussistente la giusta causa di dimissioni; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione riconoscendo il diritto alla NASpI e condannando l'INPS al pagamento. Con il ricorso per cassazione l'INPS deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015, in relazione agli artt. 1455 e 2119 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse qualificato come giusta causa un mero mancato pagamento di alcuni compensi senza un'effettiva valutazione della gravità dell'inadempimento e dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto, oltre al profilo dell'immediatezza della reazione del lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettuato una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, accertando in concreto che il perdurante e cumulato inadempimento del datore di lavoro nel pagamento delle voci retributive indicate, nel contesto di una pluralità di rapporti a termine, fosse incompatibile con la prosecuzione anche provvisoria del rapporto e integrasse giusta causa di dimissioni ai fini dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il requisito dell'immediatezza delle dimissioni per giusta causa va inteso in senso relativo e può tollerare un intervallo ragionevole, la cui valutazione è demandata al giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'intimato; è stato altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015

    È la norma che collega il diritto alla NASpI alla cessazione involontaria del rapporto e che, nel caso di dimissioni per giusta causa, consente l'accesso alla prestazione.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato per la valutazione della gravità dell'inadempimento, quale criterio per apprezzare la rilevanza del mancato pagamento delle retribuzioni ai fini della giusta causa.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato quale parametro generale della giusta causa di recesso, in relazione all'intollerabilità della prosecuzione del rapporto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Menzi onato per la riserva del deposito dell'ordinanza dopo la camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Ai fini della NASpI, le dimissioni possono integrare una cessazione involontaria del rapporto quando siano rassegnate per giusta causa, ossia in presenza di un inadempimento datoriale grave e protratto che renda non esigibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
  • La valutazione della giusta causa richiede un apprezzamento concreto del complesso delle circostanze del caso, compresa la durata e cumulatività dei mancati pagamenti e il contesto del rapporto; non basta un'affermazione astratta o meramente apodittica.
  • Il principio di immediatezza della reazione del lavoratore al fatto integrativo della giusta causa non è assoluto, ma relativo: può tollerare un intervallo ragionevole, e la verifica della tempestività è riservata al giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è censurabile la ricostruzione fattuale del giudice di merito che, con motivazione congrua, ritenga che un perdurante inadempimento retributivo superi la soglia della normale tollerabilità e giustifichi il recesso del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLicenziamentoPensioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.