Cassazione Penale, Sentenza n. 32979/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto, operato dal Tribunale di Napoli, dell'appello avverso il diniego di dissequestro del conto corrente a lui intestato, sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca. SARDO contestava l'insussistenza di elementi idonei a sostenere, neppure a livello di fumus, che fosse amministratore di fatto della ARES FACILITY MANAGEMENT s.r.l., denunciando carenza probatoria e motivazione apparente del Tribunale (che si era attenuto principalmente a due e-mail ricevute dal coindagato MARRONE). Lamentava inoltre l'assenza di valutazione sull'incapienza delle società destinatari del sequestro e l'insufficienza della valutazione sul periculum in mora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha motivato l'inammissibilità richiamando il principio secondo cui, nel giudizio di appello cautelare, il sindacato del giudice è limitato alle questioni già dedotte nell'istanza originaria: non possono essere proposti motivi nuovi in sede di impugnazione rispetto a quelli sollevati davanti al giudice a quo. La Corte ha ritenuto che le doglianze relative al fumus (ruolo di amministratore di fatto) e al periculum non fossero state sollevate nella richiesta originaria e quindi non erano praticabili in appello. Ha inoltre osservato che il Tribunale aveva fatto espresso riferimento all'accertata incapienza delle società coinvolte. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
L'art. 322-bis è richiamato come base procedurale per l'appello avverso provvedimenti cautelari; nella vicenda l'ordinanza impugnata (rigetto dell'appello ai sensi dell'art. 322-bis) è stata confermata in Cassazione per motivi procedurali di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo; Sez. 3, n. 23971 del 23/03/2023, Marchese)
«in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato, sicché con l'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice a quo»
La Corte ha applicato questo consolidato orientamento per dichiarare inammissibile il ricorso, perché il ricorrente ha sollevato in appello e in cassazione questioni (fumus e periculum) non prospettate nell'istanza originaria al G.i.p.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare (sequestro/dissequestro) l'appello è limitato ai motivi già sollevati nella richiesta originaria: non si possono introdurre nuovi profili argomentativi in sede di impugnazione.
- Per ottenere il dissequestro di un conto sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca è essenziale che nella richiesta originaria siano precisati e documentati i profili sostanziali (es. assenza di ruolo gestionale, incapacità delle società destinatari del sequestro, necessità pressante per esigenze personali) altrimenti tali censure possono essere escluse dal sindacato impugnatorio.
- La mancata prova di un ruolo gestionale (amministratore di fatto) non può essere surrogata in appello da valutazioni nuove basate su elementi isolati: il difensore deve presentare già nella fase antecedente argomentazioni e prove efficaci e coerenti sul punto.
- Se il giudice a quo ha accertato l'incapienza delle società gravate dal sequestro, sussiste il fondamento per misure di confisca per equivalente nei confronti dell'amministratore di fatto, e la contestazione di tale accertamento va tempestivamente e specificamente dedotta.
- In Cassazione l'inammissibilità processuale può comportare non solo il rigetto del ricorso ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle Ammende); pertanto è importante valutare la completezza delle censure già in primo grado.
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