Cassazione Penale, Sentenza n. 5049/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rideterminazione della pena pecuniaria inflitta con decreto penale di condanna n. 148/2018, alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 53, comma 2, L. 689/1981 (sentenza Corte Costituzionale n. 28/2022). Il GIP aveva dichiarato inammissibile la richiesta ritenendo che la pena pecuniaria non fosse stata determinata in base all'art. 53, comma 2, L. 689/1981
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della Di Fusco: ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio al GIP per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità adottata de plano, perché il problema richiedeva accertamenti di merito e non poteva essere deciso senza instaurare il contraddittorio previsto dagli artt. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen.; ha inoltre osservato l'errore formale nell'intestazione del provvedimento (ordinanza vs. decreto motivato).
Norme richiamate
La norma era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n. 28/2022). La questione centrale è se la conversione della pena applicata nel decreto penale si sia basata su questa disposizione; se sì, ciò può giustificare la rideterminazione della pena.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede che la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza sia adottata con decreto motivato e possa essere emessa de plano solo quando il vizio sia riscontrabile per difetto delle condizioni di legge senza accertamenti di merito.
art. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen.
Stabiliscono la procedura del contraddittorio da instaurare per la rideterminazione della pena e i termini e modalità del relativo giudizio; la Corte ha richiamato questi commi per disporre il nuovo giudizio con contraddittorio.
Sentenza Corte Costituzionale n. 28 del 01/02/2022
Ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 53, comma 2, L. 689/1981; tale declaratoria può avere riflessi sui decreti penali che abbiano fatto esplicito riferimento alla norma per la conversione della pena detentiva in pecuniaria.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013, Piccinno)
Conferma che il decreto di inammissibilità de plano è ammissibile solo quando il vizio sia immediatamente rilevabile per difetto delle condizioni di legge e non richieda valutazioni di merito.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso)
Ribadisce la necessità che la mancanza dei requisiti soggettivi o oggettivi sia evidente e non richieda accertamenti cognitivi per poter decidere l'inammissibilità senza contraddittorio.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è consentita solo quando il vizio sia evidente e di mera legittimità; se è necessario accertare fatti o valutare il contenuto del decreto impugnato, va instaurato il contraddittorio ai sensi degli artt. 666, commi 3 e ss.
- Se una richiesta di rideterminazione della pena si fonda su una pronuncia di incostituzionalità, il giudice deve verificare se il decreto penale abbia effettivamente determinato la pena in base alla norma dichiarata incostituzionale; se tale verifica richiede accertamenti, occorre il contraddittorio e non può essere pronunciata inammissibilità de plano.
- Il provvedimento che dichiara l'inammissibilità per manifesta infondatezza deve essere formato come decreto motivato e non come ordinanza; errori formali sull'intestazione possono essere censurati in sede di legittimità.
- In casi simili, il ricorrente ha possibilità di successo quando è dimostrabile (anche mediante richiamo testuale al decreto penale) che la determinazione della pena si è basata sulla norma poi dichiarata incostituzionale.
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