Cassazione Penale, Ordinanza n. 12979/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'identificazione dell'autore del fatto. In sostanza, il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e chiedeva una diversa valutazione delle prove, sostenendo che l'identificazione non fosse corretta. La Corte ha rilevato che la decisione di merito aveva già motivato in modo dettagliato e coerente il giudizio di riconoscimento, valorizzando una pluralità di elementi convergenti: i fotogrammi ricavati da sistemi di videoregistrazione, il riconoscimento effettuato in dibattimento e il posizionamento dei tatuaggi. Il ricorso è stato quindi ritenuto diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato implicitamente come parametro del dedotto vizio di violazione di legge e motivazione, ma la Corte esclude che le censure investano realmente un errore di legittimità, poiché mirano a una rivalutazione del fatto
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione логicamente e giuridicamente esente da vizi.
- L'identificazione dell'autore del reato può essere ritenuta adeguatamente motivata quando il giudice di merito la fondi su plurimi elementi convergenti, quali immagini videoregistrate, riconoscimento in dibattimento e riscontri esteriori specifici.
- La censura che si risolva nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze probatorie non integra un valido motivo di ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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