Cassazione Penale, Ordinanza n. 33913/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero meramente riproduttive di questioni già vagliate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta, coerente e priva di manifeste illogicità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 ottobre 2024, contestando la decisione che aveva confermato la sua responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi erano sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello, e investivano profili di merito: la ricostruzione della condotta e della sua natura non passiva, la puntuale identificazione dell'imputato, la misura della pena, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze non erano proponibili in sede di legittimità perché volte a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della prova, già compiutamente effettuata dai giudici di merito.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito.
- La Corte di cassazione non può essere chiamata a un nuovo scrutinio del merito quando la sentenza impugnata presenti una motivazione giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze, coerente con le risultanze probatorie e priva di manifeste incongruenze logiche.
- La contestazione della ricostruzione fattuale, della qualificazione della condotta e del trattamento sanzionatorio non è di per sé deducibile in cassazione se tende solo a sostituire una diversa lettura del compendio probatorio a quella dei giudici di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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