Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 469/2026 - Torino, Sezione 3

quanto al ricorso n. 2439 del 2025: per ottemperanza della sentenza n. 2600/2024, depositata il 17.10.2024 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 5875/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; condanna il MINISTERO dell’ISTRUZIONE E DEL MERITO ad erogare in favore della parte ricorrente l’importo di € 2.500,00 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, maggiorati di interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo”. quanto al ricorso n. 3110 del 2025: Ottemperanza alla sentenza n. 1803/2024, depositata il 27.06.2024 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 1149/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale "condanna il Ministero al pagamento in favore di parte ricorrente del complessivo importo lordo di EURO 1.256,08, di cui Euro 1.000,00 nelle forme della carta docenti, oltre interessi al tasso legale". quanto al ricorso n. 3149 del 2025: Ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1708/2023 depositata il 03.10.2023 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 380/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale "accerta il diritto della parte ricorrente di usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli as.ss. dal 2019/2020 al 2021/2022; condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione di Caterina ARMATO, tramite consegna della carta elettronica del docente, la somma complessiva di Euro 1500". quanto al ricorso n. 3151 del 2025: Ricorso per ottemperanza della sentenza n. 749/2025 depositata il 19.03.2025 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 8603/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta e dichiara il diritto di LUIGI MUSOLINO ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente; TIZIANA SPANO’ ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente; dichiara tenuto e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare a LUIGI MUSOLINO €. 500,00, attraverso l’emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale; TIZIANA SPANO’ €. 500,00, attraverso l’emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale” quanto al ricorso n. 3190 del 2025: per ottemperanza della sentenza n. 1681/2024 depositata il 18.06.2024 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 8804/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente; dichiara tenuto e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare: €. 1.000,00 a Manuela Ciervo €. 1.000,00 a Francesco Ramotti attraverso l’emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale” quanto al ricorso n. 3332 del 2025: per l'ottemperanza della sentenza n. 947/2024 depositata il 12.04.2024 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 8292/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente; condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della parte ricorrente, in relazione agli aa.ss. predetti, dell’importo complessivo di € 1.000,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo” quanto al ricorso n. 3360 del 2025: per l'ottemperanza della sentenza n. 785/2025 depositata il 25.03.2025 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 8657/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale "accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento all'anno scolastico 2024/2025 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di Euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo". quanto al ricorso n. 3422 del 2025: per l'ottemperanza della sentenza n. 2198/2023 depositata il 06.12.2023 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 2489/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento all’anno scolastico 2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente; condanna il Ministero dell’Istruzione ad accreditare in favore del ricorrente sulla carta elettronica della parte ricorrente l'importo di euro 500,00 con riferimento al sopraddetto anno scolastico; oltre ad interessi e rivalutazione monetaria".

Giustizia amministrativa202503422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione, al momento della proposizione dei ricorsi, di sentenze del Tribunale di Torino passate in giudicato relative all'erogazione del beneficio della carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati proposti otto ricorsi per ottemperanza, riuniti per identità della questione e omogeneità delle decisioni, da docenti che vantavano sentenze del Tribunale di Torino, sezione lavoro, non impugnate e passate in giudicato. Tali sentenze avevano accertato il diritto dei ricorrenti a beneficiare, per uno o più anni scolastici, dell'importo annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente, condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'erogazione mediante buoni elettronici o accredito sulla carta, in alcuni casi con gli interessi legali e, in un caso, anche con rivalutazione monetaria. I ricorsi lamentavano l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione dei giudicati e chiedevano l'adozione delle misure necessarie all'integrale adempimento.

La decisione

Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha dichiarato, con memoria depositata in vista della camera di consiglio, che il Ministero aveva adempiuto a quanto disposto dalle sentenze oggetto di ottemperanza. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più necessario un intervento conformativo o sostitutivo del giudice dell'ottemperanza. Le spese sono state tuttavia poste a carico del Ministero, poiché l'amministrazione aveva eseguito i titoli giudiziali soltanto dopo la proposizione dei ricorsi. Per ciascun ricorso il Ministero è stato condannato a rifondere 800 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonché il contributo unificato alle condizioni di legge. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessata la materia del contendere

    La sopravvenuta esecuzione, da parte dell'amministrazione, delle sentenze poste a fondamento dei ricorsi per ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'utilità concreta della decisione giudiziale.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale dei ricorsi per ottemperanza, senza ulteriore specificazione nel testo.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, viene meno l'interesse alla decisione di merito e il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese se l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
  • La riunione di ricorsi per ottemperanza aventi identica motivazione e dispositivo può essere disposta per esigenze di trattazione e redazione, senza alterare l'autonomia dei singoli giudizi né incidere sul contenuto delle relative decisioni.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.