Cassazione Penale, Ordinanza n. 17142/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto la mancata rinnovazione dell'istruttoria documentale, in particolare l'omessa acquisizione e valutazione di una missiva indirizzata alla persona offesa, ritenuta utile ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante generica ex art. 62-bis c.p.; ha inoltre censurato il mancato riconoscimento di tale attenuante. La difesa ha sostenuto che quel mezzo istruttorio avrebbe potuto incidere sulla valutazione della personalità e della responsabilità, chiedendo una diversa considerazione del quadro fattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse una mera reiterazione di doglianze già proposte in appello e disattese dalla Corte territoriale, quindi privo di specificità in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, insindacabile se sorretta da motivazione non contraddittoria e congrua; nel caso concreto la Corte d'appello aveva motivato valorizzando la condotta successiva dell'imputato e la reiterazione di condotte delittuose, ritenendo superflua la rinnovazione istruttoria richiesta. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della fattispecie di tentato furto oggetto della condanna confermata
richiamato come norma incriminatrice del furto contestato
richiamato come circostanza aggravante contestata nella sentenza di merito
le attenuanti generiche costituiscono oggetto di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile solo se la motivazione sia illogica o contraddittoria
codice di rito
è richiamato il principio secondo cui nel giudizio di appello l'istruttoria dibattimentale si presume completa e la rinnovazione ha carattere eccezionale
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione non è specifico quando si limita a riprodurre le censure già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La concessione o il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione il controllo è limitato alla verifica della coerenza logica e della congruità della motivazione.
- Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche valorizzando elementi negativi desunti dal comportamento successivo dell'imputato, inclusa la reiterazione di condotte delittuose, senza dover analiticamente confutare ogni singolo elemento allegato dalla difesa.
- Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è eccezionale e può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; il rigetto della richiesta può risultare anche implicitamente dalla motivazione della decisione quando emergano elementi sufficienti per definire il merito.
- La richiesta di acquisizione di un mezzo istruttorio che la difesa qualifica come solo 'potenzialmente' rilevante può essere correttamente ritenuta esplorativa e quindi superflua, se il giudice di merito dispone già di elementi sufficienti per la decisione.
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