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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38368/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello lamentando la nullità per omessa notifica del decreto di citazione in giudizio al difensore di fiducia da lui nominato (avv. Vincenzo Gullotta) il 16/05/2017; tale nomina era registrata nel registro informatico e iscritta nella richiesta di patrocinio a spese dello Stato, ma non risultava nel fascicolo cartaceo e il difensore non era stato avvisato della fissazione dell'udienza d'appello, sicché il ricorrente è rimasto privo del proprio difensore di fiducia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia integra una nullità assoluta e insanabile, poiché la mancanza della difesa tecnica si realizza anche quando il difensore di fiducia non è avvisato e viene sostituito da un difensore d'ufficio. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e il fascicolo rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza per gli effetti formali relativi alla notificazione degli atti e alle comunicazioni sul difensore; qui utilizzato come riferimento alle norme procedurali sulla costituzione e rappresentanza di parte.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che il diritto alla difesa tecnica obbligatoria comprende il diritto ad essere assistiti dal difensore di fiducia; la sua assenza per mancata notifica è causa di nullità assoluta anche se viene nominato un difensore d'ufficio.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma di riferimento sulle procedure di impugnazione e sulle nullità che incidono sul giudizio d'appello; utilizzato per inquadrare la rilevanza della nullità denunciata in sede di cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 20449 del 28/03/2014 (dep. 16/05/2014) Rv. 259614 - 01

    Sez. 1, Sentenza n. 20449 del 28/03/2014 Ud. (dep. 16/05/2014 ) Rv. 259614 - 01

    Precedente richiamato che conferma il principio secondo cui la mancata partecipazione del difensore di fiducia, per mancata notifica, determina nullità assoluta anche se un difensore d'ufficio ha preso parte al processo.

Massime di principio

  • L'omessa notifica al difensore di fiducia della citazione a giudizio configura una nullità assoluta insanabile quando l'assistenza tecnica è obbligatoria; la nomina successiva di un difensore d'ufficio non sanifica la violazione.
  • Il diritto dell'imputato ad essere assistito dal "suo difensore" (quando obbligatorio) prevale rispetto all'interesse alla prosecuzione del processo con difesa di ufficio; la tutela è diretta a garantire la scelta difensiva personale.
  • La nullità per mancanza di difesa tecnica può essere rilevata e accolta con annullamento della sentenza e rinvio per nuovo giudizio se emerge che il difensore nominato non è stato avvisato e non ha potuto partecipare.
  • In casi analoghi è opportuno verificare sia il registro informatico sia il fascicolo cartaceo e produrre tempestivamente prova della nomina del difensore; se manca la notifica, va tempestivamente eccepita la nullità e richiesto il rinvio o l'annullamento.
  • Per prevenire questi problemi, le corti devono assicurare che la nomina del difensore sia trascritta correttamente nel fascicolo e che le notifiche siano effettivamente inviate al difensore di fiducia, non limitandosi alla sola annotazione informatica.

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