Cassazione Penale, Sentenza n. 19914/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti di Khan Ebo per i reati di tentato omicidio e sequestro di persona. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge (art. 606, lett. b) c.p.p.), sostenendo che l'omissione testuale della fattispecie di cui all'art. 605 c.p.p. nella richiesta cautelare fosse un mero refuso e che, dalla complessiva articolazione dell'atto di impugnazione, risultassero comunque le argomentazioni a sostegno dell'appello anche in relazione al delitto di sequestro di persona.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che l'atto di impugnazione non avesse indicato espressamente il capo relativo al sequestro di persona e che il richiamo alla condotta complessiva fosse insufficiente per considerare implicitamente formulata l'impugnazione anche rispetto a quella fattispecie. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'appello cautelare assume la natura degli ordinari mezzi di impugnazione e deve rispettare i requisiti di specificità previsti dalle norme generali (artt. 581 e 591 c.p.p.), con indicazione dei capi, dei punti e dei motivi con l'esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto. Per questi motivi il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Norme richiamate
Indica il rimedio dell'appello al Tribunale del riesame contro i provvedimenti cautelari; la Corte sottolinea che l'impugnazione ex art. 310 deve rispettare i requisiti formali e di specificità propri degli ordinari mezzi di impugnazione.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge). Il ricorrente l'ha invocata per dedurre errore di diritto circa la valutazione della presunta omissione, ma la Corte ne ha verificato la formale ammissibilità e l'ha respinta come inammissibile per difetto di specificità dell'impugnazione cautelare.
Richiamato nel ragionamento come norma cui la richiesta cautelare avrebbe dovuto fare esplicito richiamo; l'assenza della menzione testuale della fattispecie è stata ritenuta rilevante e non sanata da richiami generici alla condotta.
Richiama i requisiti e le modalità dell'impugnazione ordinaria; la Corte ha richiamato questa norma per affermare che l'appello cautelare deve indicare capi, punti e motivi con la necessaria specificità.
Disposizione relativa ai motivi dell'impugnazione e alla loro esposizione; la Corte l'ha evocata per sottolineare l'obbligo di enunciare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono l'impugnazione.
Massime di principio
- L'appello cautelare ex art. 310 c.p.p. deve rispettare i requisiti formali degli ordinari mezzi di impugnazione: indicazione espressa dei capi e dei punti impugnati e dei relativi motivi.
- La mera descrizione della condotta dell'indagato o il richiamo generico ai reati contestati non sono sufficienti a rendere valida un'impugnazione rispetto a una specifica fattispecie omessa testualmente.
- Un refuso o un'omissione formale nella richiesta cautelare rischia di rendere inammissibile l'appello se non è possibile desumere con chiarezza l'intenzione di impugnare quel preciso capo.
- Per evitare l'inammissibilità, il pubblico ministero (o il difensore) deve esplicitare nell'atto di impugnazione i reati e le norme cui si fa riferimento e motivare specificamente le ragioni di diritto e i fatti a sostegno dell'appello.
- La giurisprudenza richiede specificità: l'impugnazione non può limitarsi a un rinvio per relationem agli argomenti della richiesta originaria, ma deve esporre in modo autonomo e puntuale i motivi di gravame.
- In caso di dubbio formale sull'omissione, è consigliabile integrare o chiarire tempestivamente l'atto (se ammesso) o, in alternativa, presentare un nuovo atto che specifichi chiaramente i capi contestati per evitare la perdita del mezzo impugnatorio.
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